Le proposte di emendamenti presentate al Piano di Assetto della Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda

 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di emendamenti al Piano di Assetto della Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda è stato fissato per le ore 12 del 27 novembre 2020.

Alla fine sono state presentate 71 proposte di emendamenti, 36 delle quali hanno riguardato la scheda progetto n. 9, di cui è stata chiesta la eliminazione, mentre le rimanenti hanno fatto riferimento alle Norme Generali del Piano di Assetto riferite all’intero territorio della riserva: 30 di queste sono state presentate dal Presidente della VIII Commissione Ambiente Valerio Novelli (M5S) ed hanno riguardato esclusivamente le zone agricole.

Le 36 proposte di emendamenti che hanno riguardato la eliminazione della scheda progetto n. 9 sono state articolate nei seguenti gruppi.

1 – eliminazione della pag. 93 della Relazione illustrativa: emendamenti n. 1 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 2 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti), n. 3 di Valerio Novelli (M5S);

2 –  eliminazione della pag. 94 della Relazione illustrativa: emendamenti n. 4 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 5 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti), n. 6 di Valerio Novelli (M5S);

3 – eliminazione della pag. 101 della Relazione illustrativa: emendamenti n. 7 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti), n. 8 e n. 9 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 10 di Valerio Novelli (M5S);

4 – eliminazione della pag. 106 della Relazione illustrativa: emendamenti n. 11 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 12 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti), n. 13 di Valerio Novelli (M5S);

5 – soppressione del punto 4.2.6.2. della Relazione illustrativa: emendamento n. 14 di Laura Cartaginese (Lega), Orlando Tripodi (Lega), Giuseppe Emanuele Cangemi (Lega), Pasquale Ciacciarelli (Lega), Laura Corrotti (Lega) e Daniele Giannini (Lega);

6 – eliminazione della pag. 109 della Relazione illustrativa: emendamenti n. 15 di Valerio Novelli (M5S);

7 – eliminazione del periodo di pag. 10 dell’art. 14 della Normativa Generale: emendamenti n. 48 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 49 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti),

8 – eliminazione del periodo di pag. 11 dell’art. 14.3 della Normativa Generale: emendamenti n. 51 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 52 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti), n. 53 di Valerio Novelli (M5S);

9 – eliminazione della schda progetto n. 9 dell’Allegato1: emendamenti n. 54, n. 58 e n. 59 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 55 e n. 60 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti), n. 56 e n. 61 di Valerio Novelli (M5S) e n. 57 e n. 62 di Laura Cartaginese (Lega), Orlando Tripodi (Lega), Giuseppe Emanuele Cangemi (Lega), Pasquale Ciacciarelli (Lega), Laura Corrotti (Lega) e Daniele Giannini (Lega);

10 – riconversione in sottozona C1 della sottozona D5 della Tavola 1: emendamenti n. 63 e n. 65 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 64 di Valerio Novelli (M5S),  n. 66 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti);

11 – riconversione in sottozona C1 della sottozona D5 nella Tavola 2: emendamenti n. 67 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 68 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti);

12 – eliminazione del punto elenco n. 11 di Tavola 4: emendamenti n. 69 di Marco Cacciatore (Gruppo Misto), n. 70 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti) e n. 71 di Valerio Novelli (M5S).

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Con riferimento alle Norme Generali il consigliere Marco Cacciatore (Gruppo Misto) ha presentato le seguenti proposte di emendamenti:

– emendamento n. 17 e n. 18 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti) con cui è stato proposto di eliminare all’articolo 1 l’espressione secondo cui il Piano di Assetto “sostituisce con effetto immediato i piani paesistici”, quando così non è in base al 3° comma dell’art. 143 del D.Lgs. n . 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), recepito  al 6° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 [la stessa eliminazione è stata chiesta con l’emendamento n. 18 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti)];

–  emendamento n. 19  con cui è stato proposto di eliminare all’articolo 1 l’espressione secondo cui “sono fatte salve le norme e le previsioni degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, vigenti alla data di entrata in vigore del piano

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A parte l’emendamento n. 41 di Eugenio Patanè (PD) e Marta Bonafoni (Lista Civica Zingaretti) e l’emendamento n. 42 di Gaia Pernarella (M5S), entrambi riferiti al PTPR, i rimanenti 30 emendamenti sono stati presentati dal consigliere Valerio Novelli (M5S) ed hanno riguardato esclusivamente tutta una serie di Norme Generali riferite alle zone agricole, in cui è stata voluta inserire l’espressione secondo cui il Piano di Asseto “favorisce lo sviluppo delle attività rurali aziendali così come individuate dall’art. 2 della LR 14/2006 ”.

Al riguardo c’è da far presente che la legge regionale del Lazio n. 14 del 2 novembre 2006 detta le “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” ed il citato art. 2  rimanda all’art. 3 che fra le ATTIVITÀ RURALI AZIENDALI” all’art. 3 ricomprende anche le “ATTIVITÀ MULTIMPRENDITORIALI” esercitate per giunta da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, come “l’ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta ” la “ristorazione” e l’attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa …, sportiva (leggasi anche campi di golf).

Elenchiamo in ordine numerico di presentazione le Norme Generali prese di mira:

– Art. 1 (emendamento n. 16): inserimento di un punto elenco secondo cui il Piano di Asseto “favorisce lo sviluppo delle attività rurali aziendali così come individuate dall’art. 2 della LR 14/2006 ”;

– art. 7 (emendamento n. 20): sostituzione delle parole “agro-silvo-pastorali” con “rurali aziendali ai sensi dell’art. 2 della LR 14/2006” [eliminando in tal modo la silvicoltura, ndr.];

– art. 13, comma 13.3 septies (emendamento n. 21):  riguardo alle nuove strade interpoderali  sostituzione delle parole “per l’utilizzazione forestale e agricola del suolo” con le parole “all’esercizio delle attività rurali aziendali” [eliminando in tal modo del tutto l’utilizzazione forestale, ndr.];

– art. 15 (zone B), comma 15.2 (emendamento n. 22): sostituzione delle parole “agro-silvo-pastorali compatibili ” con le parole “le attività rurali aziendali”;

–  art. 15 (zone B), comma 15.4 (emendamento n. 23): sostituzione delle parole “agro-silvo-pastorali compatibili ” con le parole “attività rurali aziendali e gli interventi”;

–  art. 15 (zone B), comma 15.5 (emendamento n. 24): sostituzione con le parole “le attività rurali aziendali;

– art. 15 (zone B), comma 15.5 (emendamento n. 25): eliminazione del 3° punto elenco (“attività di fruizione e didattiche e la realizzazione di attrezzature idonee agli usi consentiti, ad esclusione del campeggio”);

– art. 15 (zone B), comma 15.5 (emendamento n. 26): eliminazione del 3° punto elenco (“le attività agrituristiche”);

– art. 15 (zone B), comma 15.7 (emendamento n. 27): eliminazione totale del testo (“È consentito l’esercizio del pascolo tradizionale nelle zone di riserva generale nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. Nel caso di situazioni particolarmente delicate in relazione agli equilibri ambientali l’EdG può predisporre un programma di gestione, che fissa le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di ecocompatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame”);

– art. 15 (zone B), comma 15.11 (emendamento n. 28): aggiunta dopo la parola “vivai” dell’espressione “con  esclusione di quelli esercitati con le modalità delle attività rurali aziendali”;

– art. 15 (zone B), comma 15.20 (emendamento n. 29): eliminazione totale del testo (“Entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d’acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l’esercizio dell’agricoltura, il taglio della vegetazione riparia naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.”);

– art. 15 (zone B), comma 15.22.1 (Sottozone B1) (emendamento n. 30): eliminazione dopo le parole “attività stesse” dell’espressione successiva (“secondo le indicazioni fornite per la specifica sottozona.”);

– art. 16 (Zone C), comma 16.3 (emendamento n. 31): sostituzione dalle parole “le attività fino alle parole “attività agro-silvo-pastorali” con le parole “rurali aziendali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità esercitata con  le modalità  delle attività di diversificazione agricola di cui all’art. 2 della LR 14/2006”;

– art. 16 (Zone C), comma 16.6 (emendamento n. 32): eliminazione totale del testo (“È consentito il riutilizzo di strutture esistenti per attività agrituristiche con le limitazioni previste dalla legge regionale vigente, e il riutilizzo delle stesse per turismo rurale e ambientale, per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro ambientale e naturalistico, nei limiti stabiliti per le relative sottozone C1 e C2. Il riutilizzo a fini di turismo rurale ed ambientale è subordinato all’approvazione di un PUA di cui al comma 8.6 delle presenti norme generali.”);

– art. 16 (Zone C), comma 16.7 (emendamento n. 33): dopo le parole “strutture aziendali” aggiunta delle parole “necessari all’esercizio delle attività rurali aziendali sono;

– art. 16 (Zone C), comma 16.10 (emendamento n. 34): riguardo alle nuove strade interpoderali  sostituzione delle parole “l’utilizzazione agricola e forestale” con le parole “l’esercizio delle attività rurali aziendali” [eliminando in tal modo del tutto l’utilizzazione forestale, ndr.];

– art. 16 (Zone C), comma 16.11 (emendamento n. 35): eliminazione totale del testo (“Sono altresì consentite: a. le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti nella Regione Lazio e la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nelle misure previste per ciascuna sottozona.”);

– art. 16 (Zone C), comma 16.13 (emendamento n. 36): eliminazione del periodo “Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all’esterno di una fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio. e nella fascia di 2 metri da tutti i corsi d’acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell’ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.”;

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1(emendamento n. 37): eliminazione della parola “agro-silvo-pastorali”;

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1, primo punto elenco (emendamento n. 38): eliminazione delle parole “Le nuove coltivazioni orticole e frutticole” e loro sostituzione con “Le nuove coltivazioni di tipo specializzato orticolo e arboricole”;

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1, terzo punto elenco (emendamento n. 39): eliminazione delle parole “attività agrituristiche” con le parole “le attività di diversificazione agricola da autorizzare previo PUA”;

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1, quarto punto elenco (emendamento n. 40): eliminazione dell’intero testo (“Sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agro-zootecniche nei nuclei aziendali esistenti purché connessi all’esercizio delle attività agricole (prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico educative e di manutenzione del territorio). Ai sensi dell’art. 26 comma 1bis della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. è consentita l’attuazione di piani di utilizzazione aziendale (PUA) di cui al comma 8.6 delle presenti norme generali.”);

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Le proposte di emendamenti del cons. Valerio Novelli hanno riguardato anche la seguente Normativa Specifica.

– art. 6 (Zone B), comma 6.2 (emendamento n. 43): eliminazione delle parole “razionalizzare le utilizzazioni agricole e pastorali per renderle pienamente compatibili con le esigenze di conservazione della biodiversità e del paesaggio”;

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, quinto capoverso (emendamento n. 44): prima della parola “attività” inserire “sono concesse le”;

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, quinto capoverso (emendamento n. 45): dopo la parola “attività” inserire le parole “agricole tradizionali così come individuate all’art. 2 della LR 214/2006”;

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, quinto capoverso (emendamento n. 46): eliminazione delle parole “agro-pastorali: sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo, secondo le rotazioni tipiche dell’agro romano. Le coltivazioni orticole e frutticole esistenti, sono consentite, in considerazione delle caratteristiche agro-geo-pedologiche e paesaggistiche della Riserva. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all’esterno di una fascia di rispetto misurata a partire dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua, pari a 5 ml nel caso di prati-pascolo e pari a 10 ml nel caso di seminativi, colture orticole permanenti e arboreti”;

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, sesto capoverso (emendamento n. 47): eliminazione delle parole ”È obbligatorio il ripristino o recupero delle recinzioni tradizionali, con abbandono di fasce laterali di 1,0 ml, per motivi paesaggistici ed ambientali.”.

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Come si può vedere, il consigliere Valerio Novelli ha voluto proporre i suoi 30 emendamenti in applicazione della lettera a) del 1° comma dell’art. 31 della legge regionale n. 29/1997, così come introdotto con la legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, ai sensi della quale  “per consentire la qualificazione e la valorizzazione del territorio agricolo, nell’ambito delle finalità istitutive dell’area naturale protetta, gli organismi di gestione, .. favoriscono: a) le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e quelle integrate e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e alla l.r. 14/2006 

Ma il consigliere Novelli ha proposto la eliminazione di tutte le attività silvo-pastorali sia nelle zone B che nelle zone e sottozone C, per consentire prevalentemente delle attività agricole in tutta la riserva  naturale, in violazione della normativa vigente della legge regionale n. 29/1997 ed in particolare nella zona di protezione (zona  C) dove “continuano secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali”.

Ha inoltre proposto la eliminazione di tutte le attività agrituristiche.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

 

 

 

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