La Giunta e la maggioranza del Consiglio Regionale hanno perso la sfida con il MIBACT che hanno voluto lanciare sprezzantemente sul PTPR ed ora ne pagano le inimmaginabili conseguenze

 

L’avvio della sessione urbanistica sul PTPR è stato preceduto da un incontro sul PTPR con i consiglieri regionali organizzato da una serie di soggetti singoli e associati autodefinitisi “forze produttive” del Lazio che si è tenuto il 22 gennaio 2019.

Quel giorno è intervenuto il cons. Enrico Panunzi (PD) per chiedersi provocatoriamente: «Che succede se il Consiglio Regionale non approva le controdeduzioni del MIBACT?».

Ha concluso il suo intervento dichiarando che occorre «stabilire come il Consiglio Regionale vorrà l’approvazione: IL MIBACT FACESSE POI QUELLO CHE VUOLE».

Il successivo 25 gennaio 2019 c’è stata la 1° sessione urbanistica sul PTOR a cui ha partecipato anche il consigliere Eugenio Patané (PD) che si è chiesto fra l’altro che siccome è certo che il PTPR è un atto di copianificazione ed il MIBACT interviene sui suoi contenuti, per cui si ha «UNA SPADA DI DAMOCLE SULLA APPROVAZIONE DEFINITIVA». 

Dopo che è stato reso pubblico il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale, il  12 maggio 2020 c’è stata una riunione della X Commissione Urbanistica sul PTPR a cui ha partecipato in modalità telematica l’Assessore Massimiliano Valeriani (PD)  che non  ha fatto un mea culpa ed ha tenuto a dire con tono borioso che la Giunta è “BEN DECISA A DIFENDERE IL PIANO COSÌ COME ELABORATO”.

Con lo stesso comportamento di superiorità, che di certo non sa tanto di leale collaborazione, l’Avvocatura Regionale è arrivata a portare al Governo una censura di aberratio ictus nel senso che, anziché impugnare i commi dei 14 articoli del PTPR indicati nell’atto introduttivo del giudizio, avrebbe, «in modo del tutto irragionevole e sproporzionato», impugnato l’intero piano, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero consentiti, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale del Lazio n. 24 del 1998, i soli «interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo».

L’art. 21 della legge regionale n. 24/1998 (rubricato «Approvazione del P.T.P.R.»), nel testo risultante a seguito di numerose modifiche che hanno ripetutamente prorogato l’originario termine per l’approvazione del PTPR, prevede che, «entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all’approvazione del P.T.P.R. quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 22», e che, «decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al capo II [cosiddetti “beni diffusi “ tutelati per legge, ndr.] e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell’amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo» (comma 1).

Si parla di quasi il 70% dell’intero territorio del Lazio.

L’Avvocatura Regionale ha voluto mettere in risalto che tale esito risulterebbe particolarmente grave anche in ragione del «momento di grande necessità di rilancio per tutto il Paese».

La Suprema Corte ha obiettato che sempre in relazione alla prima eccezione di inammissibilità, si deve escludere che in questa sede abbiano rilievo giuridico gli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del conflitto in un «momento [come quello attuale] di grande necessità di rilancio per tutto il Paese»: ha aggiunto che in questa sede ci si può limitare a esaminare i soli commi riportati, venendo in rilievo unicamente il procedimento di formazione del PTPR, che in estrema sintesi consiste in una prima adozione da parte della Giunta regionale cui segue, dopo l’esame delle eventuali osservazioni e l’instaurazione del contraddittorio sulle stesse, la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio regionale, anch’essa pubblicata nel BUR.

L’Avvocatura Regionale si è opposta pure alla richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo che la particolare delicatezza della questione renda auspicabile una sollecita fissazione della discussione di merito.

Anziché pronunciarsi sulla domanda di sospensiva, la Corte Costituzionale è andata  direttamente al merito e con sentenza n. 240 pubblicata il 17 novembre 2020  ha annullato la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale – PTPR), e la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503.

Veniamo ora ad analizzare le inimmaginabili conseguenze provocate da questo comportamento spocchioso della Giunta e della maggioranza del Consiglio Regionale che ha dato il suo voto favorevole a questo PTPR, che è stato alla fine approvato con il voto contrario di Fratelli d’Italia (per motivi di metodo) e del Movimento 5 Stelle (per motivi anche e soprattutto di merito).

Prima conseguenza – Un mese e mezzo dopo l’approvazione del PTPR avvenuta con deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019, con nota prot. n. 25547 del 18 settembre 2019 il MIBACT ha evidenziato una serie di criticità del PTPR così come approvato: la Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha avviato un tavolo congiunto con la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti  e Paesaggio del MIBACT.

Le sedute del tavolo congiunto si sono tenute presso la sede della Regione Lazio di via del Giorgione n. 129 alla presenza dei funzionari rappresentanti delle due amministrazioni coinvolte.

Nell’arco di tre mesi si sono svolte ben 9 sedute, e precisamente nei giorni del 22 e 30 ottobre, 8, 21 e 28 novembre, 3, 6, 10 e 18 dicembre 2019, nel corso delle quali sono stati presi in esame i contenuti del PTPR nel suo complesso.

Per assicurare il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto che c’è stato a suo tempo, a seguito del Protocollo d’Intesa dell’11 dicembre del 2013 e del verbale di condivisione sottoscritto il 16 dicembre 2015 soprattutto sulle controdeduzioni alle osservazioni al PTPR presentate alle Norme, sono state apportate tutta una serie di modifiche che la Direzione Generale del MIBACT ha ritenuto indispensabili.

Il 18 dicembre 2019, a conclusione dei lavori di tre mesi del tavolo congiunto, è stato sottoscritto un “DOCUMENTO DI CONDIVISIONE” dei contenuti del PTPR ai fini della stipula dell’accordo tra MIBACT e Regione Lazio, che ha poi portato la Giunta Regionale ad adottare con deliberazione n. 50 del 13 febbraio una proposta di deliberazione consiliare, che ha assunto il n. 42 del 17 febbraio e che è stata sottoposta  alla approvazione del Consiglio Regionale, previo esame della X Commissione Urbanistica.  

Il suddetto documento ha poi portato la Giunta Regionale ad adottare con deliberazione n. 50 del 13 febbraio una proposta di deliberazione consiliare, che ha assunto il n. 42 del 17 febbraio e che è stata sottoposta  alla approvazione del Consiglio Regionale, previo esame della X Commissione Urbanistica.

Consiste nella sostituzione delle norme del PTPR approvato ritenute illecite con le Norme volute dalla Direttrice Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, arch. Federica Galloni.

Dopo la riunione della X Commissione Urbanistica sul PTPR che c’è stata il  12 maggio 2020 (e che l’ha licenziato) la proposta non è stata più calendarizzata per essere discussa ed approvata da parte del Consiglio Regionale, benché  nel ricorso del Governo alla Corte Costituzionale fosse scritta a chiare note la volontà di ritirare il ricorso in caso di approvazione della proposta n. 42 del 17 febbraio 2020.

L’Assessore Massimiliano Valeriani (PD) ha voluto aspettare la sentenza della Corte Costituzionale, che costringe a ritirare proposta n. 42 del 17 febbraio 2020 in quanto  sostitutiva di norme ormai annullate.

Seconda conseguenzaPer causa della mancata approvazione del PTPR entro il 14 febbraio 2020, dal 17 novembre 2020 sono scattate le “misure di salvaguardia” che non consentono nessuna nuova edificazione su tutto il 70% circa territorio vincolato della Regione Lazio, con un momentaneo “congelamento del territorio” della cui durata si dirà più avanti.

Terza conseguenzaLa sentenza della Suprema Corte ha annullato solo il PTPR, ma non anche i Piani Territoriali Paesistici (PTP) approvati che tornano ad essere in vigore (erano decaduti con l’approvazione del PTPR), le cui norme però  non possono essere applicate (ad esempio dove consentissero nuove costruzioni in zona agricola) perché derivano da uno strumento amministrativo che non può scavalcare una norma regionale, come quella delle “misure di salvaguardia” che “congelano” tutto il territorio vincolato.

Quarta conseguenza – La sentenza della Corte Costituzionale ha annullato anche la nota prot. 0153503 del 20 febbraio 2020, con cui l’arch. Manuela Manetti ha invitato tutti i Comuni del Lazio  del Lazio (e tramite loro i costruttori) a far ritirare le domande di rilascio del permesso di costruire in base al PTPR adottato, per ripresentarle sfruttando le maggiori cubature concesse invece illecitamente dal PTPR approvato.

Ora non è dato al momento di sapere se e quante siano stati i permessi di costruire rilasciati dai Comuni in questi 9 mesi (dal 20 febbraio scorso al 17 novembre scorso) in base alle maggiori cubature del PTPR indebitamente approvato e pubblicato.

I permessi di costruire eventualmente rilasciati dovrebbero essere comunque annullati esercitando il potere di autotutela, anche se la valenza della sentenza viene considerata solo attuale (ex nunc) e non retroattiva (ex tunc).

Se addirittura fosse stata realizzata qualche nuova costruzione in base alle norme annullate del PTPR, dovrebbe essere presa in considerazione l’opportunità di demolirle.

Quinta conseguenzaLa delibera di approvazione del PTPR è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020, vale a dire un giorno prima del termine ultimo entro cui far entrare in vigore il PTPR nel rispetto del 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24/1998, che ha fatto scattare ugualmente le  “misure di salvaguardia” perché la deliberazione è stata annullata 9 mesi dopo circa con sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020: ne deriva che alla data del 13 febbraio 2020 la mancata entrata in vigore della delibera di approvazione, perché annullata a posteriori, ha fatto tornare vigente la situazione ante quem, vale a dire il PTPR adottato ed i PTP approvati, con la clausola che in caso di contrasto fra di loro prevale sempre la disposizione più restrittiva.

Ma la sua operatività è durata solo fino al 14 febbraio 2020, perché al momento  le sue norme non possono essere applicate in quanto derivano anch’esse (così come i PTP) da uno strumento amministrativo che non può scavalcare una norma regionale, come quella delle “misure di salvaguardia” che “congelano” tutto il territorio vincolato.

Sesta conseguenza Ne deriva che per poter riprendere legittimamente l’iter di definitiva approvazione di un PTPR che è rimasto a tutti gli effetti solo adottato il Consiglio Regionale dovrebbe approvare per legge la ennesima proroga al 14 febbraio del 2021 ed entro questi tre mesi scarsi approvare un PTPR finalmente con Norme condivise con il MIBACT.      

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

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