Riceviamo e volentieri pubblichiamo Il T.A.R. Lazio, con sentenza Sez. I Quater , 7 maggio 2020, n. 4792 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo avverso la determinazione n. 98135 del 6 febbraio 2019 (e la successiva autorizzazione unica) “con la quale la Regione Lazio, disattendendo i pareri negativi espressi dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha concluso positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto” di realizzazione di un “Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN”, progettato a Pian di Vico (Tuscania). In proposito, il Ministero per i Beni e Attività Culturali – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha proposto formale opposizione (art. 14 quinques, comma 1°, della legge n. 241/1990 e s.m.i.) alla conclusione della conferenza di servizi davanti al Consiglio dei Ministri. Il T.A.R. Lazio ha osservato che “nel caso in cui le pubbliche amministrazioni interessate trovassero un accordo, la soluzione condivisa dovrà sostituire la determinazione motivata della conferenza di servizi da cui è scaturito il provvedimento impugnato, per cui l’eventuale annullamento, in sede giurisdizionale, di quest’ultimo provvedimento sarebbe privo di qualsiasi utilità per la parte ricorrente”. Viceversa, “qualora non fosse raggiunta l’intesa tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, la questione dovrà essere rimessa al Consiglio dei ministri che deciderà l’opposizione con un proprio provvedimento. Anche in questo caso il Ministero ricorrente non ha interesse all’annullamento del provvedimento originario, destinato ad essere superato dalla determinazione finale del Consiglio dei ministri”. Infatti, “il giudice amministrativo non può interferire nell’esercizio del potere amministrativo, nella fattispecie attivato dallo stesso Ministero ricorrente, prima che esso sia effettivamente esercitato dalle competenti autorità amministrative”. A giudizio del T.A.R. Lazio, infatti, ai sensi della disposizione dell’art. 14 quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i. “il provvedimento di autorizzazione è stato automaticamente sospeso” senza limiti di tempo in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio dei Ministri. I Giudici amministrativi hanno ritenuto che il termine di 15 giorni per lo svolgimento della riunione del […]