L’art. 5, comma 6, lettera c), della legge regionale del Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018 che ha inserito l’art. 57-ter dopo l’art. 57-bis della legge della Regione Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio). L’art. 57-ter stabilisce: «1. Per le finalità di cui agli articoli 57 e 57-bis per “edifici legittimi esistenti” si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo abilitativo in periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell’abuso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. 2. Gli edifici di cui al comma 1 ubicati su terreni di proprietà di enti pubblici, sono acquisiti al patrimonio dei medesimi enti previo accertamento, da parte degli occupatori, dei requisiti previsti dal medesimo comma 1». Con ricorso notificato il 24-28 dicembre 2018 e depositato il 28 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». Il Presidente del Consiglio dei ministri – dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativi, rispettivamente, all’«[a]ccertamento di conformità» e agli «[i]nterventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità» – lamenta che la norma regionale impugnata, attribuendo la qualifica di “edificio legittimo esistente” ai manufatti per i quali si sono verificate le condizioni […]