Nella legge di Bilancio, “la licenza di uccidere” qualsiasi animale selvatico. Questo si nasconde, secondo le associazioni Enpa, Lav, Lipu e Wwf Italia, dietro alcuni emendamenti sul contenimento della fauna selvatica, presentati da un gruppo di senatori Pd alla Commissione Bilancio. Parte di questi testi è già stata dichiarata “inammissibile”, ma altri sono ancora negli atti parlamentari. È il caso della proposta di modifica 60.0.159 (testo 2) firmata dal senatore dem Mino Taricco e dai colleghi di partito Caterina Biti (in Commissione Agricoltura insieme a Taricco), Daniele Manca e Alan Ferrari (entrambi in Commissione Bilancio) e Andrea Ferrazzi, membro della Commissione Lavori pubblici. Sulla carta, lo scopo di questa modifica è quello di “fronteggiare i danni al settore agricolo e della silvicoltura e i conseguenti oneri causati dalla diffusione incontrollata di fauna selvatica”. Il bollettino di guerra – “Non si fa alcun cenno, però – spiega Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa, a ilfattoquotidiano.it – ai dati pubblicati dall’associazione Vittime della Caccia. Dall’inizio della stagione venatoria (partita a settembre, considerando le pre-aperture) e fino al 30 novembre, la caccia o la presenza di armi da caccia in casa ha provocato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 44”. Un bollettino di guerra che non riguarda solo chi si dedica a quest’attività. Trentacinque dei feriti e dieci delle persone che hanno perso la vita erano cacciatori, ma tra le 58 persone coinvolte complessivamente, tredici sono estranee all’attività venatoria. Non erano cacciatori i quattro morti (fra cui un ragazzo di sedici anni) e i due feriti, tutti vittime o di incidenti o di gesti volontari resi possibili dalla presenza di armi da caccia in famiglia. E poi ci sono altri sette non cacciatori, che sono rimasti però feriti durante le attività di caccia di altri. La legge del ’92 (e le modifiche) – In questo contesto, l’emendamento Pd modifica la legge 157 dell’11 febbraio 1992, ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’, abrogando e sostituendo il comma 2 dell’articolo 19. Stando a questo comma, le Regioni devono provvedere al controllo […]