Antonio Esposito. Separazione delle carriere dei giudici. L’inganno e le vere insidie per l’indipendenza della magistratura nella Pdl costituzionale

 

Sabato scorso, sul “Fatto Quotidiano” è apparso un articolo di un magistrato, e, precisamente, di un sostituto Procuratore di Santa Maria Capua Vetere, a nome Giacomo Urbano, dal titolo “Giustizia non è separare le carriere”. 

L’articolista, con riferimento al DDL costituzionale denominato “Norme per l’attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura”, in discussione alla Camera dei deputati, ritiene che “se fosse approvata questa netta distinzione negli ambiti ordina mentali, organizzativi e disciplinari, determinerebbe la fine della magistratura costituzionale così come la conosciamo, esempio di equilibrio e garantismo unico nel mondo occidentale”.

L’articolo merita di essere ricordato perché privo di spessore giuridico e pieno di luoghi comuni.

Inizia l’articolista con l’affermare che “P.M., giudice e avvocato sono tre uomini in barca, quella di Jerome K. Jerome …. Se ancora nonostante tutto ci sono avvocati che chiamano giudici i P.M., ci sarà un motivo e non per un lapsus.

Non si può essere separati in casa e P.M. e giudici abitano sotto lo stesso tetto, quello del dubbio e della giurisdizione”.  

Aggiunge il sostituto procuratore un esempio che egli evidentemente ritiene calzante: “il P.M. quando il Giudice entra in aula, si alza e quando parla al giudice lo fa in piedi”; dimenticando, forse, che in tutte le aule del mondo, tutti: P.M., avvocati e pubblico, quando la Corte entra in aula, si alzano in piedi per rispetto della sacralità della funzione giurisdizionale, (a dimostrazione che essa è diversa da quella rappresentata dal P.M.).

L’articolista continua portando un esempio banale risulta trent’anni orsono: “con la separazione non ci sarà più un sostituto procuratore che, come Rosario Livatino, dopo aver chiesto la condanna di un imputato, ascoltando l’arringa del difensore, cambierà idea e replicando chiederà l’assoluzione”. 

Non vi era bisogno di “scomodare” la memoria di Rosario Livatino – il coraggioso e indimenticato magistrato che pagò con la vita il suo impegno contro la mafia – per ricordare quello che avviene spesso nelle aule di giustizia e, cioè, che il P.M. chiede l’assoluzione dell’imputato, e nulla vieta che lo possa continuare a fare anche con la separazione delle carriere.

L’articolo si chiude con la ciliegina sulla torta: “e, poi, alla fine in fondo (sic!), a ben pensarci P.M. e giudici sono separati già, perché ognuno di loro nel silenzio della Camere, di Consiglio o non, sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera”.

Passando ad esaminare la questione in termini giuridici, per come si conviene, si osserva che, nella relazione di accompagnamento al DDL, si legge: “la finalità della riforma non è quella di porre la magistratura requirente nella sfera di influenza del potere esecutivo bensì quella di assicurarne la piena autonomia”. 

Ora, tale affermazione è infondata e chiaramente strumentale perché l’attuale ordinamento già assicura la piena autonomia della magistratura requirente che, viceversa, viene messa in pericolo dalle plurime previsioni della proposta; e ciò, non tanto per la previsione di una separazione delle carriere tra inquirenti e giudicanti, quanto dalle previsioni – volutamente non riportate nel titolo – relative alla pericolosa modifica della composizione del C.S.M. e alla, altrettanto pericolosa, modifica dell’art. 112 Cost. che porta alla cancellazione di fatto del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

La separazione delle carriere – (distinti concorsi, distinti CSM) – non incide sull’autonomia del P.M. e non lo pone nell’influenza del potere esecutivo per la semplice ragione che un altro CSM, strutturato come quello attualmente in vigore, con al vertice il Capo dello Stato, non può giammai costituire pericolo per l’autonomia della magistratura requirente (come non lo è stato per l’intera magistratura).

Inoltre, la separazione, sia pure delle funzioni, tra magistrati inquirenti e giudicanti, già da tempo esiste, se è vero che oltre l’80% dei magistrati che assumono le funzioni di P.M. continuano, nel corso della carriera, ad esercitare le medesime funzioni sia per essere l’incarico di P.M. più appetibile e prestigioso sia per le restrizioni al cambio di funzioni introdotte dal D.lgs. 2006 e dalla L. n° 111/2007.

Il vero pericolo per l’indipendenza della magistratura (sia inquirente che giudicante) è la previsione (art. 3 DDL) di mutare la composizione del C.S.M. aumentando il numero degli eletti dal Parlamento tale da renderlo eguale a quello dei togati (oggi rispettivamente 1/3 e 2/3 dei componenti).

Ciò, naturalmente, avverrà sia per il costituendo C.S.M. per i P.M. che per quello attuale (che riguarderà solo i giudici).

Questa modifica aumenterà a dismisura il tasso di politicizzazione del C.S.M. se è vero che i membri laici vengono scelti, non tanto per la loro competenza ed autorevolezza delle rispettive professioni quanto essenzialmente (se non esclusivamente), per la loro appartenenza (e fedeltà) al partito che li propone (il più delle volte tra i parlamentari, addirittura tra i sottosegretari) di cui costituiscono espressione e di cui seguono le indicazioni.

La modifica della composizione – di cui non si avverte alcuna necessità – è, quindi, finalizzata ad un evidente controllo politico della magistratura e del P.M. in particolare, tant’è che nella proposta di modifica anche dell’art. 112 Cost. (art. 10), si stabilisce che il P.M. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale “nei casi e nei modi previsti dalla legge”.

Ora, nella relazione si parla diffusamente (e artificiosamente) della “esigenza di fissazione delle priorità”. 

Ma, una cosa sono “le priorità” in ragione della gravità e dell’allarme sociale dei reati – che, ove rispondano a criteri generali, omogenei e predeterminati, sono perfettamente compatibili con il principio di “uniforme esercizio dell’azione penale” stabilito dall’art. 1, comma 2 Dlgs. N° 106/2006, inteso come esercizio paritario per classi o tipologie di reati predeterminati in linea generale – altra cosa è prevedere “i casi” dell’esercizio che porta diritto a pericolose scelte di opportunità dell’esercizio dell’azione penale sicuramente estranee all’attuale dettato costituzionale secondo il quale l’obbligatorietà dell’azione penale concorre a garantire da un lato l’indipendenza del P.M. nell’esercizio della propria funzione, dall’altro l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, come più volte ribadito dalla Consulta.

Altra norma, estremamente pericolosa, è quella prevista dall’art. 7 del DDL che intende modificare l’art. 106 Cost. stabilendo che “la legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante”.

In conclusione, la proposta di legge – mentre fa esplicito riferimento solo all’obiettivo di disciplinare legislativamente quella che è una situazione in concreto già esistente (separazione delle funzioni tra P.M. e Giudici) prevedendo un distinto concorso pubblico e un autonomo C.S.M. con la garanzia di essere presieduto dal Capo dello Stato – in realtà getta le basi per l’assoggettamento dell’ordine giudiziario al potere politico mediante: 

a) l’aumento nel CSM del numero dei componenti laici; 

b) la nomina di membri laici in tutti i collegi giudicanti; 

c)l’introduzione della discrezionalità dell’azione penale affidando i “casi e le forme”di esercizio al Parlamento in tal modo rimettendo alla maggioranza politica di turno la scelta di quali reati perseguire, con conseguente vulnus al principio di parità di tutti i cittadini innanzi alla legge.

Viene, in tal modo, eliminato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale che costituisce il punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, il cui venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo.

 

(Articolo di Antonio Esposito, già presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione, pubblicato con questo titolo il 7 novembre 2019 sul sito “Jobsnews.it”)

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