Smantellamento del PTPR del Lazio per punti: intangibilità dei piani attuativi e degli strumenti urbanistici

 

L’obbligo di redigere i Piani Territoriali Paesistici (PTP) è stato imposto con l’art. 1-bis della cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985, che ne ha prescritto l’approvazione entro il 31 dicembre del 1986.

L’art. 1 della legge n. 431/1985  ha aggiunto all’articolo  82  del DPR n. 616/1977 ben 11 commi con cui ha sottoposto a vincolo automatico ai sensi della allora ancora vigente legge n. 1497/1939 i cosiddetti “beni diffusi” (fasce costiere marine, fasce costiere lacuali, corsi delle acque pubbliche, montagne sopra i 1200 m.t. s.l.m., parchi e riserve naturali, aree boscate, aree delle università agrarie e di uso civico, zone umide, aree di interesse archeologico), diversi dei quali già individuati con i D.M. del 26 settembre 1984 (i cosiddetti “Galassini”) ed inclusi tra quelli in cui, ai sensi dell’art. 1-quinques della stessa legge n. 431/1985 «è vietata, fino all’adozione da parte delle regioni dei piani di cui all’articolo 1-bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.»

Al mese di luglio del 1998 risultavamo adottati i seguenti PTP.

A1 “Viterbo” – Deliberazione Giunta regionale n. 2266 del 28 aprile 1987;
A2  “Litorale Nord” – Deliberazione Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987;
A2B “XIII e XIV Circoscrizione” – Deliberazione Giunta regionale n. 2269 del 28 aprile 1987;
A2C “Stralcio Ostia Lido Nord” – Deliberazione Giunta regionale n. 2267 del 28 aprile 1987;
A3 “Laghi di Bracciano e Vico” – Deliberazione Giunta regionale n. 2270 del 28 aprile 1987;
A4  “Valle del Tevere” – Deliberazione Giunta regionale n. 2271 del 28 aprile 1987;
A5  “Rieti” – Deliberazione Giunta regionale n. 2272 del 28 aprile 1987;
A6  “Bassa Sabina” – Deliberazione Giunta regionale n. 2273 del 28 aprile 1987;
A7 “Monte Rotondo Tivoli” – Deliberazione Giunta regionale n. 2285 del 28 aprile 1987;
A8 “Subiaco Fiuggi Colleferro” – Deliberazione Giunta regionale n. 2275 del 28 aprile 1987;
A9 “Castelli Romani”  – Deliberazione Giunta regionale n. 2276 del 28 aprile 1987;
A9.1 – Deliberazione Giunta regionale n. 5358 del 26 giugno 1990;
A10 “Latina” – Deliberazione Giunta regionale n. 2277 del 28 aprile 1987;
A11 “Frosinone” – Deliberazione Giunta regionale n. 2278 del 28 aprile 1987;
A12 “Sora. Valle del Liri” – Deliberazione Giunta regionale n. 2279 del 28 aprile 1987;
A13 “Terracina Ceprano Fondi” – Deliberazione Giunta regionale n. 2280 del 28 aprile 1987;
A14 – “Cassino Gaeta Ponza” – Deliberazione Giunta regionale n. 2281 del 28 aprile 1987;
A15/0 “Area Piccolomini” – Deliberazione Giunta regionale n. 2284 del 28 aprile 1987

A15/1”Marcigliana” – Deliberazione Giunta regionale n. 2282 del 28 aprile 1987, come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale di proposta al Consiglio nn. 6647 del 7 agosto 1990 e 10209 del 17 novembre 1992;

A15/2 “Insugherata” –  Deliberazione Giunta regionale n. 2283 del 28 aprile 1987

A15/3 “Cecchignola Vallerano” – Deliberazione Giunta regionale n. 9849 del 20 dicembre 1994;
A15/4 “Arrone Galeria” – Deliberazione Giunta regionale n. 2458 del 4 maggio 1987;
A15/5 “Decima Trigoria” – Deliberazione Giunta regionale n. 4581 del 5 agosto 1987;
A15/6 “Pineto” – Deliberazione Giunta regionale n. 4582 del 5 agosto 1987

A15/7 “Veio Cesano”- Deliberazione Giunta regionale n. 10018 del 22 novembre 1988;
A15/7.1 – Deliberazione Giunta regionale n. 10672 del 3 dicembre 1991;
A15/9  “Aniene” – Deliberazione Giunta regionale n. 9250 del 7 novembre 1995;
A15/10 “Valle dei Casali” – Deliberazione Giunta regionale n. 7318 del 3 agosto 1988;
A16 “Monti Lucretili” (comprensivo del subambito n. 6/1) – Deliberazione Giunta regionale n. 2274 del 28 aprile 1987.

Come si può vedere, la maggior parte dei PTP sono stati adottati dalla Giunta Regionale il 28 aprile del 1987: per ognuno di loro, così come per tutti quelli adottati successivamente, dalla data della rispettiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R) sono scattate le “misure di salvaguardia” che, in caso di adozione successiva alla entrata in vigore dei PTP di Varianti Generali al PRG o di nuovi Piani Regolatori Generali o anche di piani urbanistici attuativi, hanno obbligato i Comuni a conformarsi alle prescrizioni dettate per tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico dal rispettivo PTP.

Con l’art. 1 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 sono stati approvati tutti i suddetti 26 PTP, ad eccezione di “Area Piccolomi”, “Insugherata” e Pineto” che erano stati approvati con specifiche deliberazioni del Consiglio Regionale (rispettivamente 213/1991, 755/1993 e 1229/1995): i rimanenti sono stati poi approvati con specifiche deliberazioni del Consiglio Regionale, compreso il PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010 (quando il PTPR era stato già adottato).

Dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della legge regionale n. 24/1998, in caso di adozione successiva a tale data di Varianti Generali al PRG o di nuovi Piani Regolatori Generali o anche di piani urbanistici attuativi, i Comuni sono stati obbligati a conformarsi alle prescrizioni dettate per le aree soggette a vincolo paesaggistico dal rispettivo PTP definitivamente approvato.

 

Il 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24/1998 ha introdotto l’obbligo di procedere entro il 14 febbraio del 1999 all’approvazione di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) «quale unico piano territoriale paesistico regionale» con l’obbligo di recepire tutti i PTP fin lì adottati o approvati: il successivo 2° comma consente alla Regione Lazio di approvare ulteriori PTP nelle more della approvazione del PTPR, come poi è successo con i PTP approvati direttamente dal Consiglio Regionale.

La legge regionale n. 24/1998 ha disciplinato anche la casistica sopra detta all’art. 27 che riguarda i “Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione”: il 3° comma dispone che «in attesa delle specifiche disposizioni del PTPR …, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge».

I successivi commi dettano le seguenti prescrizioni:

«4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alla presente legge.

5. La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge.
5-bis. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A, B, C, D ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati successivamente all’adozione dei PTP e prima dell’entrata in vigore della presente legge, in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché quelle relative agli standards urbanistici di cui all’articolo 3 del citato d.m.
».

Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 i Comuni hanno dovuto adottare e approvare, in luogo del PRG, un Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) e un Piano Urbanistico Operativo Comunale (PUOC) come strumenti attuativi.

Con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che la 3° comma dell’art. 145 detta la seguente disposizione: «3. Le previsioni dei piani paesaggistici di … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.»

Come noto il PTPR è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.  556 del 25 luglio 2007, poi integrata con  la deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007.

L’art. 7 delle sue Norme riguarda le “Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati”: il 4° comma dispone che «per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, …, fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti» con la clausola che «in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva».

L’art. 62 delle Norme del PTPR ha dettato le “norme transitorie di raccordo tra piano paesistico e strumenti urbanistici comunali generali e attuativi” nel seguente modo:

«1. La Regione, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR in conformità ai PTP approvati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme del PTPR.

Gli strumenti urbanistici generali conformati ai sensi del presente comma sono recepiti nel PTPR approvato.

2. Sono fatte salve le previsioni delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonché  quelle relative agli standards urbanistici di cui all’articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR in quanto conformi  ai PTP approvati;  qualora i Comuni riscontrino contrasti tra le norme del PTPR e le previsioni di trasformazione contenute negli strumenti urbanistici generali approvati di cui al presente comma, segnalano, con deliberazione del Consiglio Comunale, i perimetri delle aree in contrasto come osservazioni al PTPR.

I perimetri sono recepiti nel PTPR approvato previa verifica nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/98.

3. Fino all’approvazione del PTPR, fermo restando il rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al Capo II della l.r. 24/98, sono prorogate le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’articolo 27 della l. r. 24/98 in relazione alle previsioni delle zone A, B, C, D, F di cui al DM 1444/68 nonché  quelle relative agli standards urbanistici di cui all’articolo 3 del citato d.m.  contenute negli strumenti urbanistici generali approvati dopo l’adozione dei PTP e fino all’entrata in vigore della l.r. 24/98; qualora i Comuni riscontrino contrasto  tra le previsioni contenute nei strumenti urbanistici approvati di cui al presente comma e le norme del PTPR, segnalano, con deliberazione del Consiglio Comunale, le aree in contrasto  come osservazioni al PTPR; tali osservazioni verranno valutate in coerenza con gli obiettivi di tutela individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.

4. La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 dagli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone, per i beni paesaggistici che vengano conformati alle norme del PTPR.

Gli strumenti urbanistici attuativi conformati ai sensi del presente comma sono recepiti nel PTPR approvato.

5. Sono altresì fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della l.r. 24/98 e fino alla data di pubblicazione dell’adozione PTPR in quanto conformi con i PTP approvati  nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al  Capo_II della l.r. 24/98.

A tal fine i Comuni, con delibera del Consiglio, effettuano una ricognizione dello stato giuridico e della fase di attuazione del piano attuativo accompagnando la deliberazione con una relazione tecnica che ne attesti la conformità ai PTP approvati ed alle modalità di tutela di cui al Capo II della l.r. 24/98.

6. Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 e non ancora decaduti.»

In sede di controdeduzioni assieme al MIBACT l’art. 62 ha subito le seguenti modifiche.

Come si può vedere, il MIBACT ha  preteso di cambiare il titolo dell’art. 62, facendo espresso riferimento al 3° comma dell’art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Agli inizi del 2010 l’amministrazione comunale di Genzano ha chiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 62 (non ancora controdedotto) alla Regione, che con nota prot. n. 75546 del 22 marzo 2010 ha fatto notare che «l’articolo … prevede una gradualità di applicazione della disciplina di tutela definita dal PTPR in relazione alle fattispecie di strumenti urbanistici generali (adottati prima della pubblicazione del PTPR ma non ancora approvati, approvati dopo l’approvazione della l.r. 24/98 e prima della pubblicazione del piano, approvati dopo l’adozione  dei PTP vigenti e prima della l.r. 24/98) e di strumenti urbanistici attuativi (adottati prima della pubblicazione del PTPR ma non ancora approvati, approvati dopo la dopo l’approvazione della l.r. 24/98 e prima della pubblicazione del piano, approvati prima della l.r. 24/98).

In relazione al piano citato nella nota in oggetto, esso si configura come piano attuativo approvato dall’Amministrazione comunale successivamente alla pubblicazione del PTPR in conformità alla variante approvata dopo l’entrata in vigore della l.r. 24/98 e prima della pubblicazione del PTPR.

Il piano rientra quindi nella fattispecie di cui all’articolo 62 comma 2, in relazione allo strumento urbanistico generale, variante approvata nel 2005, ….. nonché, in relazione al pian o urbanistico attuativo, nella fattispecie di cui allo stesso articolo 62 co. 4.

La supposta contraddittorietà della norma va risolta tenendo conto del combinato disposto delle due fattispecie» che «può essere applicato solo nei casi per i quali:

1) gli strumenti urbanistici generali approvati risultino, nella parte interessata dal piano attuativo, conformi ai PTP approvati e quindi fatti salvi;

2) il piano attuativo sia redatto in conformità agli strumenti urbanistici approvati nei limiti fissati dall’articolo 1 bis della l.r. 36/87 come modificata dalla l.r. 21/09;

3) il rapporto tra PTPR e strumentazione urbanistica non sia diversamente e più dettagliatamente disciplinato dal PTPR stesso nelle modalità di tutela dei singoli beni» 

Dopo che con decisione n. 6 del 10 marzo 2016 la Giunta Regionale del Lazio ha adottato la proposta di deliberazione consiliare n. 60 relativa alla approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), di fronte al timore che il PTPR potesse essere approvato di lì a breve così come adottato, si sono coalizzate quelle che poi si sono definite “forze produttive”, formate all’epoca dai seguenti 12 soggetti: ANCE – URCEL; ANIEM; FEDERLAZIO; COLDIRETTI; CONFAGRICOLTURA; UNINDUSTRIA; FEDERALBERGHI LAZIO; ASSOCIAZIONE ARCHITETTI E PROFESSIONISTI; FEDERBALNEARI LAZIO; COORDINAMENTO CONSORZI E ASSOCIAZIONI PER IL RECUPERO DELLE PERIFERIE; COORDINAMENTO PARCHI; ASSOCIAZIONE TERRITORIO ROMA.

Le 12 suddette “forze produttive” hanno sottoscritto un  documento dal titolo “Per un PTPR che garantisca tutela del paesaggio, rigenerazione urbana e  crescita economica del territoriocon cui sono state avanzate le seguenti 12 proposte di modifica al PTPR.

La 9° di queste 12 proposte è la seguente:

«9) Il PTPR prevede una norma transitoria del tutto illogica e gravemente dannosa. 

Infatti, secondo la sua formulazione le previsioni dei piani attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della l.r. 24/1998, possono essere fatte salve solo a seguito di una delibera ricognitiva del Consiglio comunale che attesti la compatibilità del piano o ai PTP o al PTPR adottato.

Per i piani adottati, invece, alla data di pubblicazione dell’approvazione del PTPR, la norma prevede la necessità per la loro approvazione di una verifica di conformità da parte del Ministero.

Chiediamo di modificare l’articolo 62:

a) per sancire l’intangibilità dei piani attuativi già approvati che non dovranno essere oggetto di ulteriori esami e valutazioni;

b) per escludere i piani attuativi adottati alla data di pubblicazione dell’approvazione del PTPR, dalla verifica di conformità da parte del Ministero se conformi agli strumenti urbanistici generali approvati successivamente all’adozione del PTPR e se tra la adozione del PTPR e la sua approvazione non siano   sopraggiunti nuovi vincoli.»

Grazie alle “vicinanze” con il PD di Luigi Tamborrino e Pippo La Cognata, responsabili della associazione “Territorio Roma” e del Coordinamento Parchi romano, il 18 gennaio 2017 hanno chiesto ed ottenuto un incontro con l’allora Presidente della VI Commissione Ambiente Enrico Panunzi (PD) e con i consiglieri Riccardo Agostini (PD), Michele Baldi (Lista Civica “Nicola Zingaretti”), Fabio Bellini (PD), Daniele Fichera (Lista “PSI per Zingaretti”), Enrico Maria Forte (PD), Gianluca Quadrana (Lista Civica “Nicola Zingaretti”), e Gianfranco Zambelli (PD).

L’incontro è avvenuto al di fuori della sede istituzionale delle audizioni formali che le Commissioni competenti avrebbero dovuto concedere anche a tutti i soggetti interessati dal PTPR.

Come sono venuto a conoscenza della inusuale iniziativa, in allegato alla nota VAS prot. n. 21 del 31 gennaio 2017 (indirizzata a tutti i suddetti consiglieri oltre che al Presidente Nicola Zingaretti ed all’allora Assessore all’Ambiente Mauro Buschini) ho trasmesso le mie controdeduzioni ad ognuna delle 12 proposte di modifica del PTPR, dimostrandone non solo la mancanza di fondamento giuridico, ma la violazione della normativa vigente in materia dettata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Alla suddetta 9° richiesta ho fatto le seguenti controdeduzioni.

«Si mette in grande evidenza che la «norma transitoria del tutto illogica e gravemente dannosa» non fa che recepire doverosamente il comma 3 dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 che evidentemente si ignora o che non si vuole deliberatamente rispettare, benché sia espressamente richiamato nel titolo dell’articolo. 

È più che opportuno mettere in risalto che il 3° comma dell’art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” stabilisce che “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali”

Va ad ogni modo rilevato che l’articolo in questione tratta anche di “strumenti urbanistici attuativi” e non esattamente di piani attuativi già approvati di cui si vorrebbe sancire l’intangibilità in qualunque caso. 

In un caso come nell’altro non è una questione di snellimento delle procedure, come si vorrebbe far capire per evitarla, perché – se lo strumento urbanistico attuativo o il “piano” in sua attuazione sono stati approvati in zona vincolata dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 24/1998 senza né Studio di Inserimento Paesistico (SIP, prescritto dall’art. 28 della legge regionale n. 24/1998) né autorizzazione paesaggistica (o “parere paesaggistico” di cui al comma 4 dell’art. 54 delle Norme del PTPR)  – allora occorre obbligatoriamente una “messa in regola” attraverso la ricognizione dello stato giuridico approvata con deliberazione del Consiglio del Comune competente. 

La richiesta di cui alla lettera a) non precisa la casistica e sembra finalizzata a legittimare comunque la intangibilità anche di eventuali piani attuativi già approvati, ma viziati di legittimità proprio sotto l’aspetto paesistico.     

Anche la richiesta di cui alla lettera b) (piani attuativi adottati dopo la pubblicazione dell’approvazione del PTPR) non prende in considerazione l’eventualità che anche gli strumenti urbanistici generali approvati successivamente all’adozione del PTPR possano essere privi nelle aree soggette a vincolo paesistico o dello Studio di Inserimento Paesistico (SIP) o della autorizzazione paesaggistica (o “parere paesaggistico” di cui al comma 4 dell’art. 54 delle Norme del PTPR).»

Il PTPR non è stato poi istruito dalle Commissioni consiliari competenti per causa della decadenza del mandato di Nicola Zingaretti, che è stato poi rieletto il 14 marzo 2018

Si è arrivati così al 20 dicembre 2018 quando con  decisione n. 59 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del PTPR, divenuta poi la n. 26 del 4 gennaio 2019.

Come più o meno due anni prima, in allegato ad  un messaggio di posta elettronica Luigi Tamborrino e Pippo La Cognata della associazione “Territorio Roma” (ma a capo anche del “Coordinamento Parchi”), hanno allora diffuso un documento dal titolo “NEL LAZIO SI RISCHIA UN’INVOLUZIONE ECONOMICA E SOCIALE” in cui si afferma fra l’altro che «non aiuta la scelta del Governo di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il riordino e la messa in coerenza di alcune normative su agricoltura e parchi previsti nella Legge Regionale 7/2018 riguardante la semplificazione e lo sviluppo regionale» e che «su tale questione è importante che la Regione difenda con forza e vigore la propria potestà legislativa»: fra le parti impugnate della legge regionale n. 7/2018 c’è il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)  che può derogare addirittura dai Piani di Assetto dei Parchi.

Il documento prosegue sostenendo che «è necessario approvare correttamente il Piano Paesaggistico Regionale, nella consapevolezza che il PTPR potrà portare chiarezze e certezze nel governo del territorio o altresì degenerare in un piano teso a bloccare ogni intervento condannando il territorio all’immutabilità e alla decrescita economica per i prossimi decenni.

Per questo l’approvazione del PTPR costituisce l’atto deliberativo fondamentale di questa legislatura e rappresenta il vero banco di prova della classe dirigente regionale.

Per questo le forze produttive hanno convocato per MARTEDÌ 22 GENNAIO – ORE 15.30 un incontro con i Consiglieri Regionali presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale in Via della Pisana.»

Le “forze produttive” che hanno aiutato Luigi Tamborrrino e Pippo La Cognata ad organizzare l’incontro suddetto sono state stavolta le seguenti: ANCE–URCEL, ANIEM, FEDERLAZIO, CONFAGRICOLTURA, AIC, OICE LAZIO, TERRITORIO ROMA, FEDERALBERGHI, FAITA FEDERCAMPING, AREL, ASSOCIAZIONE ARCHITETTI E PROFESSIONISTI, COORDINAMENTO PARCHI , COORDINAMENTO CONSORZI DI AUTO RECUPERO DELLE PERIFERIE, ASSOCIAZIONE IMPIANTI SPORT E FITNESS, ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DEI PARCHI.

All’incontro hanno partecipato delegazioni di tutte le suddette “forze produttive”, tecnici e rappresentanti istituzionali, che hanno gremito la sala Mechelli, costringendo a tardare di un’ora l’inizio dell’incontro per causa dei tempi lenti di registrazione all’ingresso dei partecipanti.

Ad ogni partecipante è stato fatto pervenire un documento stampato relativo alla seguente «Proposta di alcuni indirizzi fondamentali su cui impostare la modifica del PTPR», che è stato appoggiato su un bracciolo di ogni poltrona della sala Mechelli.

Come si può vedere da un confronto con le 12 richieste di modifica del PTPR ufficializzate a gennaio del 2017, benché sotto forma ora di 6 indirizzi, sono rimaste invariate quasi tutte le istanze di 2 anni prima, fra cui anche la questione relativa a Piani attuativi e piani regolatori.  

All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali Eugenio Patanè (PD), Marco Cacciatore (M5S), Orlando Tripodi (Lega), Enrico Panunzi (PD) ed Emiliano Minnucci (PD), che nei rispettivi  interventi hanno anticipato quanto poi effettivamente avvenuto in Consiglio Regionale al momento del voto sul PTPR.

Eugenio Patanè ha affermato che «dobbiamo inoltre stabilire un metodo di coordinamento» anche con i PRG successivi alla adozione del PTPR

Rivolto ai presenti Orlando Tripodi ha dichiarato: «Con il vostro aiuto noi faremo proprie le vostre proposte di emendamenti: questo PTPR sarà una rivoluzione».

Dopo aver precisato di condividere tutti i e 6 gli indirizzi proposti, Enrico Panunzi ha parlato di un “patto di Consiglio” che c’è poi effettivamente stato nella notte tra il 1 ed il 2 agosto 2019.

Si è quindi chiesto provocatoriamente: «Che succede se il Consiglio Regionale non approva le controdeduzioni del MIBACT?», comprese quindi quelle relative all’art. 62 delle Norme.

Con Nota VAS prot. n. 3 del 25 gennaio 2019, trasmessa all’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani ed al presidente ed ai membri della X Commissione Urbanistica, ho portato le mie seguenti osservazioni ad ognuno dei 6 indirizzi, ribadendo quanto avevo già contro dedotto riguardo alla intangibilità dei piani attuativi e degli strumenti urbanistici.

Delle suddette osservazioni non risulta che sia stato tenuto alcun conto: una conferma indiretta di come i “giochi” si stavano per lo più già decidendo fin da allora c’è stata 3 giorni dopo, in occasione della 1° sessione sul PTPR che si è svolta con la audizione del 25 gennaio 2019. 

Il 5 marzo 2019 è iniziata la prima di 10 audizioni sul PTPR svolte dalla X Commissione Urbanistica, che ha riguardato l’illustrazione del piano: le successive si sono tenute il 9 e 16 aprile 2019, il 2, 6, 7, 14, 16, 23 e 30 maggio 2019.

L’audizione del 9 aprile 2019 si è tenuta con il presidente del Consiglio delle autonomie locali e quello della Lega delle Autonomie: dalla successiva del 16 aprile 2019 si è svolta la prima delle successive audizioni con soggetti non istituzionali.

Nel corso di queste audizioni le cosiddette “forze produttive” hanno esposto le loro osservazioni, ribadendo le richieste di modifiche e di indirizzi fatti conoscere lo scorso 22 gennaio.

Il 15 luglio 2019 la X commissione Urbanistica ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario della consigliera Gaia Pernarella (M5S) e l’astensione del Presidente Marco Cacciatore, nove emendamenti alla proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 4 gennaio 2019, a firma dei consiglieri del Pd Enrico PanunziEmiliano Minnucci e Enrico Forte, di cui alla fine non verrà tenuto conto dal Consiglio Regionale.

Per le ore 16 del 24 luglio 2019 è stato poi fissato il termine ultimo per consentire ad ogni membro del Consiglio Regionale di presentare dei propri emendamenti.

Alla fine sono stati presentati 2.618 emendamenti, fra i quali non è dato al momento di sapere se ci siano quelli riguardanti la intangibilità dei piani attuativi e degli strumenti urbanistici.

Si è arrivati così al 20 luglio 2019, 1° giorno dell’inizio della discussione in aula sulla proposta di deliberazione conciliare sul PTPR.

In questo frattempo l’associazione “Territorio Roma” è entrata di nuovo in azione, trasmettendo una lettera al Presidente Nicola Zingaretti ed ai consiglieri regionali con cui ha fatto presente che «di fronte alla presentazione di oltre 2600 emendamenti e all’intenzione di approvare il provvedimento entro i primi 10 giorni di agosto appare quasi inevitabile il ricorso ad un maxi-emendamento da parte della Giunta.

Per arrivare ad approvare un maxi-emendamento che modifichi il PTPR in un’ottica di salvaguardia e sviluppo a nostro avviso, è fondamentale tener conto di alcune questioni importanti» fra le quali viene messa al 2° punto quella di «fare salve le previsioni dei piani regolatori approvati dalla regione dopo l’entrata in vigore della legge 24/98 in modo da garantirne l’attuazione.

Inoltre, fare salvi gli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della legge 24/98 senza prevedere ulteriori adempimenti in quanto già verificati da un punto di vista paesaggistico secondo le procedure previste dalla legge in sede di approvazione (articolo 62)».

Il richiesto ricorso di un maxi-emendamento da parte della Giunta c’è effettivamente stato e si è concretizzato nel pomeriggio del 1 agosto 2019: la seduta della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»  

L’art. 62 delle Norme del PTPR è stato modificato nel seguente modo.

Come si può vedere, è stato modificato il testo dell’articolo così come controdedotto assieme al MIBACT, mantenendo lo stesso testo del titolo che fa riferimento espresso al 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n . 42/2004.

Invariato è rimasto anche il testo del 1° comma così come voluto dal MIBACT.

Il successivo 2° comma riporta il testo del comma 5-bis dell’art. 27 della legge regionale n. 24/1998 che fa salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici approvati successivamente alla adozione dei PTP, ma «fino alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR», che è avvenuta a febbraio del 2008 e non «prima dell’entrata in vigore della presente legge» che è avvenuta a luglio del 1998, come prescrive il comma 5-bis dell’art. 27 della legge regionale n. 24/1998, di cui appare quindi in aperta violazione.

Viene mantenuto anche il testo del 1° periodo del 3° comma, eliminando però il periodo successivo che disponeva: «In tale sede la Regione acquisisce il concerto con il Ministero di cui all’articolo 54, comma 4» delle Norme del PTPR che fa riferimento all’obbligo di uno Studio di Inserimento Paesaggistico (SIP) per una serie di opere e attività.  

I successivi commi fanno salve tutte le possibili casistiche in relazione alle fattispecie di strumenti urbanistici generali (adottati prima della pubblicazione del PTPR ma non ancora approvati, approvati dopo l’approvazione della l.r. 24/98 e prima della pubblicazione del piano, approvati dopo l’adozione  dei PTP vigenti e prima della l.r. 24/98) e di strumenti urbanistici attuativi (adottati prima della pubblicazione del PTPR ma non ancora approvati, approvati dopo l’approvazione della l.r. 24/98 e prima della pubblicazione del piano, approvati prima della l.r. 24/98), fino a prevedere il caso dei piani attuativi che abbiano acquisito il parere paesaggistico nel periodo che va dalla adozione del PTPR fino alla sua approvazione.

L’aver fatto salvi strumenti urbanistici generali e piani attuativi da controlli della Regione costituisce di fatto una sanatoria per tutti quelli che fossero stati redatti, adottati o approvati in violazione delle prescrizioni dettate dai PTP a partire dal 1987, dalla legge regionale n. 24/1998 e dallo stesso PTPR adottato nel 2007.    

Nelle prime ore del 2 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ha fatto la seguente affermazione: «Il Piano contiene tutti i vincoli condivisi con il Ministero e diamo mandato alla Giunta di porre in essere – questo sta scritto nella delibera – gli atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, il famoso articolo 143, sempre evocato, dopo la fase pubblicistica.

Cosa dopo la fase pubblicistica?

La pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione.

A questo ci riferiamo.

Intanto approviamo il Piano adottato del 2008, con tutte le correzioni che abbiamo ritenuto di apporre, con tutti i vincoli concordati in questi anni con il Ministero, con tutte le evoluzioni normative, con gli aggiornamenti fino al 2018.»

Riguardo all’art. 62 così come modificato dalla maggioranza del Consiglio Regionale non risponde al vero che sia stato approvato il Piano adottato nel 2008 e sorge spontaneo l’interrogativo se il testo debba essere pubblicato per essere fatto oggetto delle osservazioni dei cittadini, considerato che il suo testo contro dedotto non è stato fatto oggetto di pubblicazione.

Tutte le suddette modifiche dell’art. 62 così come controdedotte appaiono quella aperta sfida che aveva anticipato il cons. Enrico Panunzi (PD) il 22 gennaio scorso: «Stabilire come il Consiglio Regionale vorrà l’approvazione: il MIBACT facesse poi quello che vuole».  

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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