N.B. – Di seguito la 2° parte del dossier che non è stata pubblicata
28 – Con nota inviata per posta elettronica il 31 maggio 2018 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria dott. Luigi D’Aprano ha espresso l’opportunità e la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 4796/18 del TAR Lazio.
29 – Con deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018 l’allora Commissario Straordinario dott. Bruno Strati ha incaricato l’avv. Antonio Francesco Caputo di impugnare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR n. 4796/2018, con la stessa parcella di 10.040,21 € riservatigli per il I grado di giudizio.
30 – In allegato ad un messaggio di posta elettronica della Polizia Tributaria del Comune di Nettuno trasmesso il 21 giugno 2018 a firma del Maresciallo Maggiore del Corpo di Polizia Locale Massimo De Marco, indirizzato al Comandante Antonio Arancio, è stata trasmessa una “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”.
Oltre a proporre modifiche delle distanze minime in palese violazione di quelle prescritte dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992), la “Proposta” riduce fra l’altro da quattro a tre gli Ambiti del territorio comunale, facendo identificare il centro storico con una sola arteria (Via Giacomo Matteotti, con piazza Mazzini lungo il suo percorso), con la chiara finalità di consentire il “bando dei gonfaloni”, anche se temporaneamente.
31 – Con nota del 10 luglio 2018, a firma del Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati e del Sub Commissario Straordinario Dott. Gerardo Infantino, vengono consegnati i 4 documenti richiesti dall’On. Fassina e dalla senatrice De Petris.
32 – Non avendo dato seguito alla istanza di VAS, con nota prot. n. 35 del 17 luglio 2018 il sottoscritto ha sollecitato il dott. Bruno Strati a rispondere, per non incorrere nel reato di omissione di atti dovuti d’ufficio di cui all’art. 328 del Codice Penale: il dott. Strati ha allora voluto un incontro in Comune con il sottoscritto.
33 – L’incontro si è tenuto il 27 luglio 2019, dapprima in presenza del Sub Commissario Prefettizio dott. Gerardo Infantino e poi anche del Segretario Generale Alberto Vinci, del Comandante dott. Antonio Arancio e del dott. Luigi D’Aprano che ha tenuto a sottolineare che il Comune di Nettuno non era comunque obbligato a fare un bando, perché secondo lui poteva assegnare direttamente alla Next l’istallazione di 600 stendardi sugli altrettanti pali della illuminazione della luce ubicati nel centro storico di Nettuno: gli ho ribattuto che in tal caso il Comune avrebbe violato la Direttiva CEE sulla libera concorrenza (Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004) ed il decreto legislativo che l’ha recepita (D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006).
Dopo che ho fatto presente che la sentenza del TAR era del 6 marzo 2018 e che non mi risultava che il Comune vi avesse ottemperato a distanza ormai di più di 4 mesi, il dott. Luigi D’Aprano mi ha risposto facendo sapere che il Comune aveva impugnato al Consiglio di Stato la sentenza: gli ho messo in evidenza che in quel modo il Comune di Nettuno si era esposto ad una sentenza di rigetto e non certo di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato e che qualcuno, non il sottoscritto, a quel punto poteva arrivare a denunciare il Comune alla Corte dei Conti per danni erariali.
A causa di un altro impegno inderogabile in altro ufficio il Dott. Bruno Strati è dovuto andare via, lasciandomi però a confrontarmi con il dott. Antonio Arancio, che mi ha invitato a farmi dare una copia delle modifiche al Regolamento di Pubblicità.
34 – Con Ordinanza n. 4196 del 7 settembre 2018 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare.
L’Ordinanza cha condannato il Comune di Nettuno alla rifusione delle spese di lite, che ha liquidato il 1.500,00 € oltre accessori: il conseguente danno erariale provocato anche dal Commissario Straordinario è arrivato così ad ammontare complessivamente a 24.000,00 € circa.
35 – L’On. Stefano Fassina ha presentato una interrogazione parlamentare all’allora Ministro dell’Interno n. 4-00970 del 10 settembre 2018, in cui fra l’altro fa riferimento al “bando dei gonfaloni” affermando che «anziché ottemperare alla sentenza del Tar, il comune di Nettuno ha deciso di impugnarla con ricorso al Consiglio di Stato» e chiede «se il Ministro interrogato non ritenga di assumere le iniziative di competenza, anche per il tramite del commissario straordinario, per garantire la correttezza e la trasparenza delle attività amministrative nel comune di Nettuno, con particolare riferimento al settore delle affissioni pubblicitarie.»
36 – Con prot. n. 51302 del 13 settembre 2018 prot. n. 51302 è stato notificato al Comune il ricorso per ottemperanza proposto davanti al T.A.R. del Lazio dalla NEXT S.r.l.s., per l’esecuzione della sentenza n. 4796/2018.
37 – Con nota prot. n. 55025 del 2 ottobre 2018 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria Dott. Luigi D’Aprano ha comunicato, sentito l’avv. Francesco Antonio CAPUTO, già difensore dell’Ente nel giudizio di primo grado e grado d’appello, la necessità e l’opportunità di costituirsi in giudizio avverso il nuovo ricorso.
38 – In data 16 ottobre 2018 l’associazione culturale “Nettuno Libera” ha chiesto al Dott. Bruno Strati «di accertare se l’operato di tutti i dirigenti responsabili delle vicende narrate, oggetto dell’interrogazione dell’On. Fassina, sia coerente con i doveri di un dirigente pubblico e se sia effettivamente svolto nell’interesse del Comune di Nettuno»: con la nota suddetta l’associazione ha chiesto «in particolare quale sia stato l’interesse del Comune di Nettuno a proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018 e soprattutto chi pagherà il procurato danno erariale e come la S.V. intenda ottemperare alla suddetta sentenza, provvedendo eventualmente a tutela dell’interesse dell’Ente in sede sia disciplinare, che civile e penale nel caso che accertasse abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell’amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale».
39 – Con nota VAS prot. n. 50 del 21 ottobre 2018 il sottoscritto ha fatto riferimento alla “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, di cui è riuscito ad avere nel frattempo una copia ed a redigere le sue osservazioni che ha trasmesso in allegato, facendo presente che «ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità, che onestamente mai si sarebbe aspettato da un Corpo di Polizia Locale che non può non conoscere l’intera normativa vigente in materia e che sembrano peraltro tradire in modo maldestro una certa strumentalità finalizzata soprattutto a far rientrare dalla finestra il bando dei gonfaloni che era stato annullato e fatto uscire dalla porta maestra: con la proposta vengono infatti cambiati i confini del centro storico del Comune di Nettuno a favore della “Next”, riducendoli ad una sola arteria, concedendole così di istallare i gonfaloni anche se per un periodo temporaneo in quello che rimane comunque a tutti gli effetti il vero centro storico vincolato di Nettuno.»
In chiusura della propria nota il sottoscritto ha affermato che «non sa se al momento la proposta di modifica al Regolamento sia stata già portata alla attenzione della S.V., con la dichiarata finalità di fargliela prima adottare nelle veci della Giunta Comunale e poi approvare definitivamente nelle veci del Consiglio Comunale.
In un caso come nell’altro, ai sensi sempre dell’art. 9 della legge n. 241/190, il sottoscritto si sente in diritto di mettere in risalto la totale inopportunità di approvare un simile provvedimento per le seguenti due ragioni:
– si tratterebbe di un atto di straordinaria amministrazione che di norma non viene quasi mai adottato in regime di Commissariamento Straordinario e che avverrebbe in totale assenza di contradditorio con gli operatori del settore, oltre che con le associazioni portatrici di interessi diffusi (vedi per analogia la sentenza della I Sezione del T.A.R. Lazio n. 457 del 24 agosto 2018);
– si approverebbe un provvedimento malgrado la serie di vizi di legittimità, con il rischio che possa essere subito dopo impugnato da chiunque abbia interesse al totale rispetto della legalità.»
Il dott. Bruno Strati non ha mai risposto alla suddetta istanza, ma non risulta ad ogni modo che sia stata approvata a tutt’oggi la “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”.
40 – A nome sempre di VAS con nota prot. n. 51 del 19 novembre 2018 il sottoscritto ha fatto presente al Commissario Straordinario che per ottemperare alla sentenza del TAR rimanevano come uniche strade possibili la concessione della istallazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo, comunque non nel centro storico dove sono vietati e comunque sempre tramite regolare bando di gara, senza nessuna possibilità di modificare il vigente Regolamento Comunale di Pubblicità secondo la proposta elaborata dal Corpo di Polizia Locale oppure l’annullamento dell’intero bando dei gonfaloni secondo quanto proposto dal sottoscritto fin dal 28 maggio 2018.
Con la suddetta nota il sottoscritto ha diffidato il Commissario Straordinario a rispettare e far rispettare comunque la legalità.
41 – Con Deliberazione n. 85 del 9 novembre 2018 il Commissario Straordinario dott. Bruno Strati con i poteri della Giunta Comunale ha nuovamente individuato l’avv. Francesco Antonio Caputo quale soggetto cui affidare l’incarico di resistere avverso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR n. 4796/2018, per un preventivo di spesa del tutto anomalo di 500 €.
42 – Con Determinazione Dirigenziale n. 1347 del 18 dicembre 2018, a firma di Gianluca Faraone, è stato formalizzato l’incarico all’avv. Francesco Caputo con la parcella di 500,48€.
43 – Con Sentenza n. 198 del 7 gennaio 2019 il TAR ha accolto il ricorso della “Next” S.r.l.s. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 ed ha testualmente stabilito:
– di ordinare «al Comune di Nettuno di dare piena ed integrale esecuzione, nel termine di 30 giorni, alla sentenza di questo Tribunale n. 4796/2018, provvedendo al riesame dell’istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente»;
– di condannare «il Comune di Nettuno, in caso di ulteriore inerzia, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame»;
– di disporre che «in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione Comunale, protrattasi per oltre 90 giorni, all’esecuzione provveda, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno, o funzionario da lui designato», ha posto «a carico del Comune di Nettuno il compenso del Commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento, a richiesta dell’interessato»;
– di condannare «il Comune di Nettuno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 oltre oneri di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato».
Il danno erariale creato è arrivato ad ammontare a 26.500,00 € circa.
44 – Il 12 gennaio 2019 il quotidiano locale “Il Clandestino” ha pubblicato un articolo dal titolo “Bando Next, il Comune verso l’approvazione del progetto”, con cui ha dato notizia della suddetta sentenza del TAR ed ha fatto sapere che il Commissario ad acta comunque non arriverà perché «l’Amministrazione ha già dato mandato ai dirigenti di ottemperare alla sentenza del Tribunale che, entro i 30 giorni previsti, sarà attuata».
45 – A nome di VAS con nota prot. n. 1 del 16 gennaio 2019 il sottoscritto ha fatto presente l’obbligo di ottemperare alle sentenze del TAR n. 4796/2018 e 198/2019, ma nel rispetto della intera normativa vigente in materia, ed ha invitato il dott. Bruno Strati ad ottemperare ad entrambe le sentenze del TAR tenendo nella dovuta considerazione le possibili forme e modalità più volte esposte da VAS: lo ha diffidato comunque dall’intraprendere qualunque altro diverso provvedimento che non fosse conforme pienamente al vigente Regolamento di Pubblicità del Comune di Nettuno.
Anche a questa istanza non è stata data mai risposta.
46 – La sen. Loredana De Petris ha presentato l’interrogazione n. 4-01109 del 17 gennaio 2019, riferita esclusivamente al “bando dei gonfaloni”, con cui ha chiesto di sapere se il Ministro dell’Interno «non ritenga necessario e urgente esercitare i controlli di competenza sugli organi del Comune di Nettuno, con particolare riferimento al comportamento che è stato fin qui tenuto non solo dal dirigente dell’area economico finanziaria e dal comandante e dai dirigenti del corpo di Polizia locale, ma soprattutto dal commissario straordinario del Comune di Nettuno, al fine di valutare l’eventuale sussistenza di comportamenti omissivi di rilievo associativo, che possano aver inciso negativamente sulla correttezza e sulla trasparenza delle attività amministrative».
47 – Il dott. Luigi D’Aprano ha promosso una Conferenza di Servizi per l’ottemperanza alla sentenza favorevole alla S.r.l.s. “Next”: con nota prot. 11714 del 31 gennaio 2019 il Comandante Antonio Arancio ha comunicato al dott. Luigi d’Aprano «la non partecipazione in quanto impegnato nei corsi universitari formativi», ma ha ribadito i 2 pareri negativi al bando già da lui espressi e precisato quanto consente il vigente Regolamento di Pubblicità del Comune di Nettuno.
48 – Il 6 febbraio 2019 il dott. Luigi D’Aprano ha rilasciato alla S.r.l.s. “Next” una autorizzazione di tre anni alla istallazione di impianti pubblicitari di tipo temporaneo.
Il provvedimento restringe la possibilità di istallazioni temporanee di “stendardi” solo su Via Santa Barbara, via Ugo La Malfa e via San Giacomo, senza precisare le ragioni che hanno portato a decidere per questo numero di vie e la scelta che si è concentrata sul tre tali strade anziché su altre: si può solo dedurne per certo che le tre suddette vie sono al di fuori del centro storico vincolato e soprattutto dell’ambito n. 1 dove il Regolamento vieta espressamente l’istallazione di “stendardi”.
49 – A nome di VAS con nota prot. n. 23 del 13 marzo 2019, indirizzata al dott. Bruno Strati ed al Comandante Antonio Arancio, che si rimette in allegato per opportuna conoscenza, il sottoscritto ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità della autorizzazione di tre anni rilasciata dal dott. Luigi D’Aprano ed ha chiesto «di rispettare e far rispettare la legalità esercitando e facendo esercitare il potere di autotutela, provvedendo all’annullamento non solo della autorizzazione di cui al oggetto, ma quanto meno anche della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017».
50 – Il 12 marzo 2019 la S.r.l. “Next” ha comunicato al Comune di Nettuno di aver fatto di nuovo ricorso al TAR «per l’annullamento dell’autorizzazione notificata via pec il 07.02.2019 e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”».
51 – Con Deliberazione n. 54 del 4 aprile 2019 il dott. Bruno Strati, convinto sempre dal dott. Luigi D’Aprano, ha deciso stavolta di non dare più incarico di opporsi all’avv. Caputo, accogliendo il «preventivo inviato dal Prof. Avv. Paolo Stella Richter calcolato ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014, pari ad € 12.930,72 omnicomprensivo»: in caso di nuova sconfitta il danno erariale creato arriverebbe ad ammontare a 39.500,00 € circa.
Sul settimanale ControCorrente.Name del 13 aprile 2019 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Next, dopo l’avvocato Caputo arriva l’avvocato Richter. Altro impiccio” dove si fanno le seguenti domande: «Già perché come è stato possibile affidare l’incarico all’avvocato Richter se lo stesso difende i proprietari degli immobili di via Gorizia contro il Comune di Nettuno?
Un avvocato che è parte in causa contro il Comune, quindi in posizione di conflittualità, come può difenderlo in altri procedimenti?
Non è una questione etica.
Non si può proprio fare».
52 – Il 6 giugno 2019 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale del Comune di Nettuno che l’appello incidentale della S.r.l.s. Next (di risarcimento di danni, richiesto anche il 1° grado), compensando tra le parti le spese di giudizio.
Sul settimanale ControCorrente.Name del 15 giugno 2019 è stata riportata la notizia della sentenza del Consiglio di Stato, con il seguente passaggio: «Abbiamo pubblicato parte della sentenza del Consiglio di Stato, da cui emerge che quello che scrive .. il Vas viene riportato dai Giudici del Consiglio di Stato.
Vuol dire che il Comune sembra quasi voler incassare una sconfitta».
Della sentenza si evidenzia in particolare il seguente passaggio: «Ciò posto, non potendosi ipotizzare che il bando prevedesse clausole in frontale contrasto con il predetto regolamento comunale, per la semplice ed evidente ragione, dirimente, che l’Amministrazione comunale non ha avviato alcuna attività di autotutela …»
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