Le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia (TUE) con la legge n. 55/2019, che ha convertito il dl n.32/2019 (cd. “sblocca cantieri), sono poche e modeste, incentrate soprattutto in tema di costruzioni/lavori in zone sismiche, con particolare attenzione agli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In buona sostanza: – 5, co, 1, lettera b), DL n. 32/19 – Norme in materia di rigenerazione urbana – integrazioni all’art. 2-bis, del dPR 6 giugno 2001, n. 380, – 3, co. 1, DL n. 32/2019 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche- modifiche agli articoli sotto citati, – 3, co. 2, DL n. 32/2019 – Il Ministero definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 32/19, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma1, nonché le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93. Di particolare interesse è l’articolo 2-bis del dPR n. 380/2001 che interviene sulle disposizioni disciplinate dal DM n. 1444/1968, e nello specifico quelle parti che riguardano la distanza tra fabbricati. Non viene stabilito l’obbligo di adottare deroghe al DM citato per le regioni e province autonome, ma data un’interpretazione per cui le distanze tra fabbricati previste dall’art. 2, co. 1 e 2 del DM 1444/68, si devono applicare obbligatoriamente alle zone di nuova espansione (zone C). In tutte le altre zone ogni ente, senza l’azione intermedia di recepimento della regione e province autonome, potrà decidere quale disciplina applicare. Un caso significativo – spesso ricorrente – è rappresentato dagli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio, consentita nel rispetto delle distanze “legittimamente” preesistenti, purché venga assicurata la “coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito come quello […]