Il T.A.R. Toscana, con sentenza Sez. I, 27 maggio 2019, n. 789, ha annullato il D.M. Ambiente n. 377 del 28 dicembre 2017 di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze e numerosi atti connessi. Di particolare rilievo l’impatto negativo sul S.I.C./Z.P.S. “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”, fra i pochi ambienti naturali della zona. Numerosi sono gli interventi di compensazione previsti. Un ampliamento di un’opera pubblica che ha fatto e continuerà a far discutere molto accesamente. I Giudici amministrativi toscani hanno censurato la carenza della documentazione istruttoria nel procedimento di V.I.A. testimoniata dalle decine e decine di prescrizioni che, di fatto, impongono radicali integrazioni e modifiche progettuali: “la documentazione presentata nell’ambito del procedimento urbanistico conferma come in sede di VIA sia stato presentato un progetto parziale e comunque insufficiente a consentire una compiuta valutazione degli impatti ambientali, essendosi rinviato detto giudizio alle fasi progettuali successive, devolvendo le attività di verifica della corretta esecuzione delle prescrizioni al costituendo Osservatorio Ambientale. L’assenza dell’esperimento di una corretta fase istruttoria risulta dimostrata dal fatto che il decreto sopra citato contiene un numero di prescrizioni (pari a circa 70) che, per le loro caratteristiche, hanno l’effetto di condizionare la valutazione di compatibilità ambientale contenuta nel provvedimento impugnato”. La palese incisività delle prescrizioni fa supporre profonde carenze procedurali, perché “è evidente che il ‘progetto esecutivo’ sia, di per sé, deputato ad introdurre solo le specifiche, i dettagli e le modalità delle lavorazioni da svolgere, non potendo costituire il momento in cui effettuare ‘scelte progettuali’ o nuove ‘valutazioni’ circa gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali o in merito i rischi derivanti dall’esecuzione del progetto (si vedano ad esempio le prescrizioni nn. 3, 4, 29, 33 34, 46, 48 e 49). L’art. 25 comma 4 del d.lgs. 152/2006 prevede l’ammissibilità di prescrizioni che sono espressamente qualificate come condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle condizioni dirette ad evitare, prevenire, ridurre e, se […]