POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE” (AC N.1812) Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata Il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione, approvato il 28 febbraio 2019, presenta molteplici profili di criticità di ordine istituzionale, costituzionale e di architettura normativa. Il disegno di legge viene presentato senza una preventiva analisi di fattibilità organizzativa restando, peraltro, impregiudicata la necessità di effettuare l’analisi d’impatto della regolamentazione sui decreti delegati. Emerge in proposito una prima criticità che consiste nel non avere previsto un adeguato coinvolgimento dei legislatori regionali già nella fase di definizione dei contenuti e dei criteri della legge delega. La giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 278 del 2010 e, soprattutto, n. 251 del 2016) ha già sancito il principio in base a cui la leale collaborazione tra Stato e Regioni può incidere perfino il procedimento legislativo, qualora l’intreccio fra materie e competenze in oggetto sia così stretto da impedire un netto riparto tra fonti. Nel caso di specie, questo principio dovrebbe valere già nella fase di delega in quanto gli oggetti del disegno di legge riguardano un’ampia gamma di materie riconducibili a competenze regionali, concorrenti o residuali. Deve essere, pertanto, evitato che la produzione legislativa, statale e regionale, prosegua senza tenere conto dei criteri contenuti nella delega stessa. Questo mancato coordinamento tra sfere di legislazione è acuito dall’utilizzo dello strumento del decreto legislativo come fonte di codificazione: se ammissibile, in via teorica, per interventi limitati a oggetti di potestà esclusiva statale, non si presta a disciplinare materie che nel diritto vivente sono regolate da fonti giuridiche sovrapposte. Si configura poi – in ragione dei numerosi oggetti della […]