Il comma 422 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 prevede un Piano di dismissioni immobiliari in programma nel periodo 2019-2021 e dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all’aggiornamento del piano, nell’arco del triennio».
La lettera d) del comma 423 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 prevede anche «immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che i suddetti enti possono proporre ai fini dell’inserimento nel piano di cessione.»
L’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) prevede l’estensione delle dismissioni anche agli Enti Territoriali nel seguente modo: «La disposizione estende agli immobili degli enti territoriali, il piano di dismissioni prevista dai commi 422 e seguenti dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Atteso che l’obiettivo in termini di introiti delle dismissioni fissato nella legge di bilancio rimane invariato, non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.»
Conseguentemente il disegno di legge A.C. 1807 di conversione del suddetto D.L. propone i 2 seguenti emendamenti:
«1. All’articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e »; b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.
2. All’articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato ».
In sede di esame del disegna di legge A.C. 1807, nel corso della seduta congiunta del 13 maggio 2019 delle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VI ( Finanze) l’On. Maria Elena Boschi (PD) ha chiesto di sapere «se sia stato già adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che la legge di bilancio 2019 stabilisce debba emanarsi entro il 30 aprile, con il quale è approvato il piano di cessione di immobili dello Stato e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione. Poiché inoltre il Governo si è impegnato ad attuare un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo pari a 950 milioni di euro per l’anno 2019, chiede quanti di questi 950 milioni di euro siano già entrati nelle casse dello Stato».
Nel frattempo è stata firmata una convenzione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Agenzia del Demanio: ne dà notizia il seguente Comunicato Stampa del 10 maggio 2019.
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VAS ha proposto di integrare l’emendamento all’art. 25 del disegno di legge A.C. 1807 con l’aggiunta dei seguenti commi:
«3. Ferma restando l’approvazione del Piano di cessione degli immobili pubblici con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la dismissione dei terreni da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021 deve avvenire con le seguenti limitazioni finalizzate alla integrità del patrimonio naturale inteso più strettamente come “bene comune”.
4. È vietata la dismissione di terreni demaniali soggetti ad uso civico.
5. È vietata la dismissione di terreni demaniali ricadenti all’interno delle aree naturali protette di livello statale, Regionale o provinciale, nonché nelle aree contigue alle stesse.
6. È vietata in generale la dismissione di terreni demaniali ricoperti da boschi e foreste, intesi come “beni diffusi” vincolati ope legis anche ai fini dell’assorbimento di CO2, nel rispetto dell’Accordo sul clima di Parigi.
7. È vietata inoltre la dismissione di terreni soggetti a vincolo paesaggistico o urbanistico di in edificabilità.
8 Su tutti i terreni oggetto comunque di dismissioni è sempre concesso il diritto di prelazione esercitabile da altri soggetti pubblici o da enti di pubblica utilità: anche per tal fine per ogni terreno da dismettere deve essere sempre attivato un pubblico dibattito.
9. Tutti i terreni ancora del pubblico demanio così come quelli dismessi debbono risultare in apposito elenco costantemente aggiornato, pubblicato in un unico albo pretorio nazionale online.