Riceviamo da Carlo Consiglio e volentieri pubblichiamo
Con ordinanza n. 13031 del 26 marzo 2019 (udienza del 28 febbraio 2019) la Corte di Cassazione Penale, sezione settima, ha stabilito che “la guardia venatoria volontaria è, come qualsivoglia altra guardia giurata, pubblico ufficiale quando svolge le funzioni d’interesse pubblico che gli sono specificamente ed espressamente attribuite, e limitatamente ad esse…
Perché sorga la qualifica di pubblico ufficiale, occorre, dunque, che ricorra – come nella specie – l’esercizio da parte delle guardie venatorie delle funzioni di vigilanza sull’attività venatoria e assimilate.” (LAC Liguria, 30 marzo 2019).