Il 28 dicembre 2018 il Governo ha notificato il ricorso alla Corte Costituzionale con cui ha impugnato le seguenti 12 disposizioni della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 concernente le “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”. 1 – L’art. 3 riguarda Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche e alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. Elenco dei soggetti assegnatari di terreni ARSIAL. 2 – L’art. 5 riguarda le Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche. Il comma 1, numero 2), lettera g) dell’art. 5 riguarda l’approvazione per silenzio-assenso dei piani di assetto dei parchi e delle riserve naturali del Lazio (4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997) nel seguente modo: “previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.”. 3 – Il comma 1, numero 2), lettera h) dell’art. 5 riguarda il silenzio-assenso che scatta sulle richieste di nulla osta per le opere di edilizi libera (1° comma dell’art. 28 della legge regionale n. […]