Ad una settimana dalla caduta del sindaco di Nettuno Angelo Casto, sfiduciato dai suoi per motivi legati anche alle indagini in corso, si fanno concrete le frizioni che hanno portato alla frattura tra il primo cittadino e quattro consiglieri 5 stelle.
Questa mattina si sono presentati in comune a Nettuno gli investigatori del commissariato di Polizia ed hanno acquisito gli atti di due importanti filoni di indagini.
Il primo riguarda la Next.
Il comune aveva portato avanti l’iter per l’assegnazione di un appalto di pali pubblicitari, nonostante i pareri negativi acquisiti agli atti della Polizia Locale.
La Next, dopo essersi vista assegnare il bando, infine ritirato, ha presentato ricorso al Tar per chiedere la riapertura dell’istruttoria.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio si è espresso in favore della Next giudicando errato l’iter del comune e aprendo la strada ad una causa per il risarcimento del danno.
La seconda questione nel mirino degli investigatori riguarda il cimitero comunale di Nettuno.
L’ex giunta aveva bloccato i lavori dopo una sentenza del Tar che accettava le ragioni della ditta seconda classificata nel bando.
I lavori, bloccati, sono stati riavviati con una manovra attenzionata dalla Polizia in cui il dirigente di settore è stato surrogato per 24 ore per permettere la firma che consentiva di riavviare il procedimento.
Ora tutta la documentazione è in mano al commissariato che la invierò alla Procura per le valutazioni del caso.
Tutti i dettagli della vicenda nelle prossime ore.
(Articolo pubblicato con questo titolo l’11 maggio 2018 sul quotidiano “Il Clandestino”)
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In un documento intitolato “La verità” a firma dell’ex giunta a 5 stelle del Comune di Nettuno (Simona Sanetti, Nanda Salvatori, Daniele Mancini, Guido Fiorillo e Stefano Pompozzi), con riferimento al cosiddetto “bando dei gonfaloni” viene fra l’altro dichiarato:
“Sinceramente ci scusiamo per non esserci accorti che nel “sacco” (cosi si chiama in gergo il cumulo degli atti allegati al bilancio) delle delibere finanziarie ce ne era una che avrebbe portato i cittadini di Nettuno sotto il Comune con i forconi: di chi era l’idea di trasformare il Piazzale di San Rocco (ma in verità tutto il centro dal confine di Anzio) in un trionfo di pubblicità sui pali dell’illuminazione? alle nostre rimostranze non hai proferito parola così come quando più di uno di noi ha avuto modo di leggere una imbarazzante mail a te indirizzata rinvenuta sul tuo tavolo.”
(pubblicato su “Il Clandestino del 6 maggio 2018)
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Il Messaggero 12 maggio 2018
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12 maggio 2018
Caso Next, la Polizia acquisisce anche le mail tra Comune di Nettuno e società
Next si complica.
Dopo la sentenza dei giorni scorsi pronunciata dal Tar in cui il Tribunale si schiera in favore della società di pubblicità, che ha vinto un Bando del Comune di Nettuno, fortemente voluto dall’ex sindaco sfiduciato Angelo Casto e dall’ex assessore al Bilancio Giuseppe Aquino, la questione finisce anche sotto la lente della Procura.
Nel mirino degli investigatori l’iter del bando, che persino il Tar che si è espresso contro il Comune che ha agito “per eccesso di potere e con contraddittorietà dell’agire dell’Amministrazione”.
La contraddittorietà è dovuta al fatto che, nonostante l’Ufficio tecnico del comune e la Polizia locale abbiano fornito parere negativo sul progetto presentato dalla Next, l’Iter sia andato avanti fino all’assegnazione del bando, senza alcuna clausola di salvaguardia.
Questo vuol dire, nei fatti, che se il Comune dovesse di nuovo bocciare il progetto, la Next ha tutti i titoli per chiedere un risarcimento del danno subito.
Gli investigatori del Commissariato hanno acquisito tutte le carte del Bando, i pareri e anche una serie di comunicazioni interne tra la Next e i vertici dell’Amministrazioni.
Comunicazioni relative sia alla presentazione del progetto che ad accordi presi e poi non rispettati.
La documentazione è stata inviata in Procura per le valutazioni del caso e per capire come mai l’iter si sia spinto fino alla fine, senza i necessari presupposti.
(Articolo pubblicato con questo titolo il 12 maggio 2018 sul quotidiano “Il Clandestino”)
N.B. – Non risulta rispondere al vero quanto affermato nell’articolo riguardo al fatto che “nonostante l’Ufficio tecnico del comune e la Polizia locale abbiano fornito parere negativo sul progetto presentato dalla Next, l’Iter sia andato avanti fino all’assegnazione del bando“, come attesta la seguente ricostruzione degli avvenimenti, da cui si evince che solo l’Ufficio tecnico (e non anche la Polizia locale) ha espresso parere negativo il 30 novembre 2017, vale a dire 8 mesi dopo che la Giunta Comunale aveva deciso il bando.
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BANDO DEI GONFALONI
Sequenza cronologica degli avvenimenti in un rapporto di causa ed effetto
1 – Come riportato nella sentenza breve n. 4796 del 6 marzo 2018, «la Next s.r.l.s. ha dedotto a) di aver proposto, con missiva del 2.02.2027, al Comune di Nettuno un progetto di affissione di banner pubblicitari ai lampioni della luce della città»: si tratta in sostanza di una iniziativa che ad appena un mese di distanza è stata poi fatta propria dalla Giunta Comunale di Nettuno.
2 – Ad appena un mese di distanza il “progetto” della “Next” sembra essere stato fatto proprio dal Comune che ha deciso di metterlo in atto nel rispetto della libera concorrenza, con procedura di evidenza pubblica: con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017 è stato deciso un «AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE SOGGETTO INSTALLATORE IMPIANTI PUBBLICITARI CON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AGLI INTROITI».
Stando a quanto dichiarato sul quotidiano “Il Clandestino”, il bando è stato fortemente voluto dall’ex sindaco sfiduciato Angelo Casto e dall’ex assessore al Bilancio Giuseppe Aquino: si parla anche di una imbarazzante mail indirizzata all’ex sindaco rinvenuta sul suo tavolo, che ieri sarebbe stata acquisita dalla Polizia.
La deliberazione però stabiliva fra l’altro quanto segue: «La selezione avverrà in relazione all’offerta più vantaggiosa presentata per il numero di impianti indicati, in termini economici e comunque espressa in forma di percentuale sui proventi delle diffusioni pubblicitarie, con una base minima di partecipazione del 10%».
La deliberazione precisava ad ogni modo sia le dimensioni degli impianti (mt. 2×1 bifacciali) che la loro tipologia a “stendardo”: benché non previsti nel vigente Regolamento di pubblicità, la delibera disponeva paradossalmente che «gli impianti dovranno essere tutti collocati nel rispetto delle norme del codice della strada e del vigente regolamento comunale».
3 – Con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 24 aprile 2017 è stato approvato l’avviso pubblico ed il modulo di domanda: l’avviso pubblico dovrebbe avere confermato ad ogni modo la “base minima di partecipazione del 10%“.
4 – Tra il 30 ed il 31 maggio 2017 sono state registrate al protocollo del Comune le offerte trasmesse da 3 sole ditte: NEXT (che ha dapprima inviato 2 buste registrate il 19/5/2017, che ha poi sostituito con un unico plico registrato il 30/5/2017), AVIP ITALIA e COMUNICANDO LEADER.
5 – Per la procedura di apertura delle buste con le offerte e per la loro valutazione, il 27 giugno 2017 si è riunita una apposita Commissione composta dal Dott. Luigi D’Aprano (Presidente della Commissione), dal Maggiore Franco Paolini (Responsabile Tributaria Polizia Municipale) e dall’Arch. Jr Stefano Bernicchia (Funzionario Area Tecnica Assetto del Territorio).
Pur dovendolo sapere nell’ambito delle rispettive competenze, tutti e tre hanno ignorato che sia le dimensioni che la tipologia degli impianti pubblicitari non sono consentite dal vigente Regolamento.
La Commissione ha deciso di escludere la ditta AVIP perché «la tipologia della struttura proposta (vedi sezione “qualità degli impianti”) non risulta conforme a quanto stabilito dall’avviso pubblico al punto 2) sia per dimensioni che per tipologia degli impianti proposti».
La Commissione non ha invece escluso anche la NEXT per aver presentato una offerta di partecipazione del Comune agli introiti pari dal 6%, in violazione della base minima del 10% espressamente prescritta dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017.
Nel valutare invece la “proposta tecnico-qualitativa” di entrambe le offerte rimanenti, la Commissione ha dato un punteggio maggiore alla COMUNICANDO LEADER per quanto riguarda sia i “Lavori svolti negli ultimi 5 anni in pubblicità” (voto medio di 12 contro l’8,66 dato alla NEXT) che la “Esperienza nella conduzione degli impianti pubblicitari” (voto unanime di 10 contro il voto medio di 4,66 dato alla NEXT)”: ciò nonostante ha vinto la NEXT perché ad essa è stato dato un maggiore punteggio per quanto riguarda sia il “Portafoglio clienti” (voto medio di 13 contro il voto medio di 7 dato alla COMUNICANDO LEADER) che per il “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” ((voto unanime di 40 contro il voto medio di 31,33 dato alla COMUNICANDO LEADER.
La differenza esorbitante di quasi 9 punti riguardo al “Progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (che ha portato la NEXT a vincere con una scarto di due soli punti) potrebbe essere stata influenzata dal progetto che la NEXT ha presentato il 2 febbraio 2017 e che comunque sia appare un “condizionamento” a monte che getta delle ombre sulla correttezza sia del bando che della sua aggiudicazione.
Nella sentenza breve del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 viene attribuito alla NEXT «di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica successivamente bandita dal Comune stesso “volta all’individuazione di un soggetto interessato ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari della dimensione di ml 2×1, bifacciali, da collocare in coppia su ogni palo della pubblica illuminazione” in determinate vie della città (per un totale di circa 600 pali), per la durata “delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari di cui al Codice della Strada, ovvero 3 anni rinnovabili”, classificandosi al primo posto in graduatoria».
5 – Nella sentenza breve del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 viene attribuito alla NEXT «di aver, quindi, inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato della tassa pubblicitaria».
6 – Ma con la Nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017 è stato chiesto all’amministrazione comunale di voler accertare i vizi di legittimità rilevati in un documento allegato, fra i quali è stato ricompreso anche il cosiddetto “bando dei gonfaloni” riguardo al quale sono state rilevate – testualmente – le seguenti irregolarità: «A quest’ultimo riguardo si fa presente che il formato di mt. 2 x 1 non risulta previsto nel vigente “Regolamento Comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, così come non risulta nemmeno che si possano installare non meglio definiti “impianti pubblicitari” bifacciali ed in coppia “su ogni palo della pubblica illuminazione”, ubicato su 22 strade, per un totale che è stato stimato in 600 pali.
L’art. 2 del Regolamento, che è dedicato alle “Caratteristiche comuni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari”, fa riferimento a “strutture di sostegno e di fondazione”, lasciando chiaramente intendere che ogni impianto pubblicitario deve essere saldamente ancorato a terra e non può quindi essere sospeso a mò di gonfalone.
L’art. 10 del Regolamento prevede “striscioni, stendardi e bandiere”, rimandando per le loro caratteristiche “all’art.51, comma 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”, il quale dispone che “l’esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L’esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L’esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.”.
…. fra i due contendenti rimasti è stato aggiudicato all’unanimità il massimo punteggio al “progetto di istallazione e utilizzo degli impianti” (inteso come maggior numero presunto di clienti), proposto dalla ditta “Next” di Nettuno che però riconosce una percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune del solo il 6%, rispetto al 10% offerto invece dalla ditta scartata “Comunicando Leader” di Guidonia.
Ma sia il Dott. Luigi D’Aprano che i tre membri della Commissione aggiudicatrice non hanno a loro volta preso nella benché minima considerazione che sul piano delle procedure la “zona centrale”, che per ammissione della stessa ditta “Next” verrà abbracciata dai suoi impianti pubblicitari, oltre che ricadere all’interno del vincolo paesaggistico della fascia costiera di Nettuno, è sottoposta anche al vincolo paesaggistico degli insediamenti urbani storici e territori contermini, individuati dallo stesso PTPR come immobili e aree tipizzati, disciplinati dall’art. 43 delle Norme».
7 – Il 3 novembre 2017 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Luigi D’Aprano (che ha fatto da Presidente della Commissione aggiudicatrice) ha chiesto chiarimenti all’Ufficio Tecnico dando una «diversa valutazione interpretativa del Regolamento in vigore … in merito alla definizione dell’impianto pubblicitario proposto dalla ditta Next».
8 – Con nota prot. n. 67033 del 30.11.2017 il Dott. Benedetto Sajeva ha confermato tutte le censure segnalate dalla associazione VAS: «Gli impianti pubblicitari rappresentati e descritti nell’offerta della ditta Next srl presentano estremi costruttivi e caratteristiche che li diversificano dai classici standard, che sono privi di elementi e componenti che ne danno rigidezza.
Premesso quanto sopra, se come da Lei indicato nella richiamata nota, trattasi di stendardi, si fa presente che il regolamento prevede l’esposizione di “stendardi” solo in occasione di manifestazioni, iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell’iniziativa, per 7 (sette) giorni prima dell’inizio della manifestazione, sino a 24 ore dopo il termine: il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 90 (novanta) giorni (cfr. l’art. 10 – Caratteristiche degli Impianti – Tabella “Stendardi e bandiere”).
Per ultimo si evidenzia che l’art. 10 del regolamento non prevede nell’ambito 1 (non definito fisicamente) il posizionamento di impianti pubblicitari di nessun genere, compresi gli stendardi e/o bandiere.
Si ritiene che l’ambito 1 interessi proprio la zona centrale, “borgo e fascia costiera”, zona interessata principalmente dalla istallazione degli impianti pubblicitari in oggetto.»
9 – Per posta elettronica certificata trasmessa il 5 dicembre 2017 il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Luigi D’Aprano (che ha fatto da Presidente della Commissione aggiudicatrice) ha comunicato alla NEXT il diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari da collocare su pali della pubblica illuminazione, motivandolo presumibilmente con il parere negativo espresso dal Dott. Benedetto Sajeva il 30/11/2017.
10 – Con nota del 7 dicembre 2017 il Segretario Generale del Comune di Nettuno, Dott. Alberto Vinci ha risposto alla associazione VAS facendo presente che «il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale» competente.
11 – Non essendo a conoscenza a quel momento della nota dell’Ufficio Tecnico del 30.11.2017, con Nota VAS prot. n. 33 del 9 dicembre 2017 è stato fatto presente al Dott. Alberto Vinci quanto segue: «Si chiede di sapere quale sia questo Ufficio Tecnico e con quale motivazione abbia espresso parere negativo in data che dovrebbe essere ad ogni modo successiva non solo alla procedura di selezione pubblica decisa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, ma anche e soprattutto alla decisione presa il 27 giugno 2017 dalla apposita Commissione aggiudicatrice che ha scelto la S.r.l. “Next”: un “parere” di tipo preventivo ed obbligatorio come questo doveva essere preso a monte e non a valle dell’intera procedura, PER EVITARE SE NON ALTRO CONTENZIOSI DA PARTE DELLA DITTA CHE SI È AGGIUDICATO IL BANDO.
Si chiede inoltre di sapere quale sia precisamente l’Ufficio che ha deciso il diniego dell’autorizzazione ad istallare questa particolare forma di affissione pubblicitaria.
Si chiede infine di far sapere più specificatamente le forme ed i modi con cui si sarebbe concluso questo procedimento, che a giudizio di questa associazione dovrebbe essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale con l’annullamento motivato del bando da lei stessa voluto.
Come espressamente assicurato dalla stessa nota del Segretario Generale, questa associazione rimane in attesa di essere “noviziata sulle ulteriori azioni che sull’oggetto verranno adottate”».
12 – Con nota del 20 dicembre 2017 il Segretario Generale Dott. Alberto Vinci ha fatto sapere a VAS che «relativamente alla procedura che ha concluso l’iter per la selezione di un soggetto istallatore di impianti pubblicitari, si rammenta che la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale».
In allegato alla suddetta nota è stato allegato il referto del nucleo di Polizia Locale del 19.12.2017 con cui viene fatto sapere al riguardo che il «il servizio non è in grado di fornire informazioni su eventuali azioni intraprese dall’area comunale di competenza».
Si mette in grande risalto che il suddetto referto è stato sottoscritto anche dal Maggiore Franco Paolini, che ha fatto parte della Commissione che ha aggiudicato il bando alla NEXT.
13 – Con nota prot. n. 1 del 12 gennaio 2018 VAS ha replicato nel seguente modo: «Stando alle notizie fin qui fornite «il procedimento si è concluso con un diniego di autorizzazione in virtù del parere negativo espresso dall’Ufficio Tecnico comunale» competente: questa associazione aveva chiesto “di sapere quale sia questo Ufficio Tecnico e con quale motivazione abbia espresso parere negativo”, “quale sia precisamente l’Ufficio che ha deciso il diniego dell’autorizzazione ad istallare questa particolare forma di affissione pubblicitaria” ed infine di far conoscere “più specificatamente le forme ed i modi con cui si sarebbe concluso questo procedimento, che a giudizio di questa associazione dovrebbe essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta comunale con l’annullamento motivato del bando da lei stessa voluto”.
Senza rispondere a nessuno dei tre suddetti quesiti, il Segretario Generale ed il Dirigente della Polizia Locale hanno genericamente rammentato che “la Giunta è organo di indirizzo e non organo gestionale”.
Si rammenta a nostra volta che proprio l’indirizzo di dare avvio alla procedura di selezione pubblica è stato deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017, cui dovrebbe spettare per deduzione logica anche l’indirizzo di annullare o comunque di fare annullare, l’esito del bando che si è aggiudicato la S.r.l. “Next”, motivandone le ragioni.
Si reiterano pertanto le suddette richieste, con preghiera di precisare quale sia l’organo gestionale cui spetterebbe l’annullamento del bando con specifico atto formale.»
14 – Il 15 febbraio 2018 la S.r.l. NEXT ha depositato il ricorso al TAR con cui ha chiesto l’annullamento previa sospensiva della nota del 5 dicembre 2017 del diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari comunicato con la nota del 5 dicembre 2017, nonché «di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l’atto impugnato, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota dell’Ufficio Tecnico prot. n. 67033 del 30.11.2017».
15 – Con Sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018 la Seconda Sezione Bis del TAR del Lazio ha accolto il ricorso della NEXT ed ha annullato «il provvedimento impugnato, mandando all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati»: è stata riconosciuta la violazione dell’art. 10 Bis della legge n. 241/1990, ai sensi del quale «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda».
16 – Con nota del 9 febbraio 2018 il Comune di Nettuno ha dato risposta a VAS senza entrare nel merito dell’annullamento del bando.
Nell’ignoranza della sentenza breve del TAR del Lazio, con nota prot. n. 8 del 28 marzo 2018 VAS ha replicato al riguardo nel seguente modo: «Tanto nella nota del Segretario Generale del 9 febbraio 2018 quanto nella allegata relazione di servizio del nucleo di Polizia Locale del 30 gennaio 2018 non si fa alcun cenno al riguardo e quindi non si dà risposta alla richiesta di questa associazione di precisare quale sia l’organo gestionale cui spetterebbe l’annullamento del bando con specifico atto formale.
Risulta a questa associazione che la Next S.r.l. ha fatto ricorso al TAR contro il Comune di Nettuno, impugnando presumibilmente il parere negativo espresso dal competente Ufficio Tecnico comunale: il Comune di Nettuno dovrà quanto meno motivare nell’ambito di tale procedimento le ragioni di un parere acquisito dopo l’aggiudicazione del bando e formalizzarne in qualche modo il suo annullamento, fornendone le ragioni.»
17 – Con nota del 17 aprile 2018, a firma del Dirigente della Polizia Locale Dott. Antonio Arancio, è stata fornita a VAS la seguente risposta: «Contro il ricorso al TAR promosso dalla NEXT, il Comune si è costituito in giudizio, affidando regolare incarico ad un legale esperto in materia, sarà sua cura formulare la migliore difesa dell’ente».