Due “cavalli di Troia” e la Regione Lazio svende il territorio

 

Il Fatto Quotidiano 7 maggio 2018

 

N.B. – Con deliberazione n. 924 del 28 dicembre 2018 è stata la Giunta Regionale del Lazio ha deciso di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale quella che è poi stata classificata come proposta di legge n. 414 del 10 gennaio 2018 e che era composta da un solo articolo (vedi Proposta di legge n. 414 del 10 gennaio 2018).

Ma in sede di approvazione di quella che è diventata la legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2018 (vedi Approvazione proroga dei termini pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 del B.U.R. n. 13 del 13.2.2018) l’articolo unico è diventato l’art. 2 e ne è stato modificato il testo del 2° comma per determinare “la modifica d’ufficio, da parte della direzione regionale competente, della serie delle Tavole A e B del medesimo PTPR”.

Con l’art. 1 della la legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2018 è stato modificato il 4° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 nel seguente modo: ” “4. Fino all’approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale.

Il suddetto 4° comma appare in violazione del 3° comma dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2014, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi del quale “per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Ne deriva che i Piani di Assetto delle aree naturali protette debbono rispettare le prescrizioni dettate sia dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) definitivamente approvati che dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato, come peraltro dispone il 6° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 (“Norme in materia di aree naturali protette regionali”) che stabilisce stabilisce: “6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.

Di qui il vizio di legittimità costituzionale che il Governo dovrebbe impugnare presso la Corte Costituzionale.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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