N.B. – Per quanto riguarda la nomina del Direttore dell’Ente Parco dei Monti Aurunci, decisa con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00131 del 28 luglio 2017 (pubblicato sul BUR n. 63 del 10 agosto 2017) si fa presente che a questo caso è stato già dedicato un articolo pubblicato il 2 maggio scorso con il titolo “Nomina del direttore dell’Ente Parco dei Monti Aurunci: designazione di una terna di candidati del tutto inadatta in termini sia di metodo che di merito“ (http://www.vasroma.it/nomina-del-direttore-dellente-parco-dei-monti-aurunci-designazione-di-una-terna-di-candidati-inidonei-in-termini-sia-di-metodo-che-di-merito/)
Nelle premesse del decreto viene espressamente richiamato il 1° comma dell’art. 24 della legge regionale n. 29/1997, ai sensi del quale il direttore anche del Parco degli Aurunci deve essere scelto su una terna di nominativi, due dei quali designati dal Consiglio Direttivo, che però non è stato a tutt’oggi insediato: é quindi evidente il vizio di legittimità del provvedimento di Zingaretti di cui VAS intende chiedere l’annullamento in via di autotutela.
Nel seguito delle premesse la designazione del Presidente Moschetta anche a nome del Consiglio Direttivo viene giustificata con il disposto del 6° comma dell’art. 14 della legge regionale n. 29 /1997, ai sensi del quale “nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo”.
La nomina di un Direttore per 5 anni non può essere considerata un atto di ordinaria amministrazione, a maggior ragione perché comporta l’intervento del Consiglio Direttivo.
Anche se la carica di direttore non può andare oltre la scadenza del mandato di Nicola Zingaretti (febbraio del 2018), non può passare in silenzio questo ennesimo eccesso di potere di Nicola Zingaretti.