Emendamenti approvati il 17 maggio 2017 ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ART. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge n. 394 del 1991). All’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: « 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati. 4. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì […]