Autorizzazione paesaggistica, esonerati 31 piccoli interventi. Ok definitivo al nuovo regolamento

 

Stamane il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, ha approvato in esame definitivo il regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il regolamento semplifica tra l’altro le procedure per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il provvedimento ha ricevuto il via libera – con rilievi e proposte di modifica – da parte della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Il regolamento ha ottenuto anche i pareri favorevoli, con osservazioni, da parte delle competenti commissioni di Camera e Senato.

42 TIPI DI OPERE DI LIEVE IMPATTO SUL TERRITORIO. Il regolamento individua 42 tipologie di interventi ritenute di lieve impatto sul territorio, come gli interventi di efficientamento energetico e quelli antisismici.

31 PICCOLI INTERVENTI ESONERATI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Trentuno piccoli interventi – quelli che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche agli edifici – sono esclusi dal campo di applicazione dell’autorizzazione paesaggistica.

Tra questi figurano gli interventi indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche e le opere per il consolidamento statico e per il miglioramento energetico degli edifici.

Sono esentate dall’autorizzazione paesaggistica le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici e gli interventi che – per la loro modesta entità o per le modalità della loro realizzazione – non rivestono una specifica lesività verso il contesto tutelato dal vincolo: vale a dire opere che rispettano le caratteristiche morfo-tipologiche, architettoniche, dei materiali e delle finiture esistenti, nonché gli eventuali piani colore vigenti.

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 20 gennaio 2017 sul sito online “Casa&Clima”)

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