La storia ancora da finire di scrivere del Tavolo Tecnico del Decoro del centro storico di Roma

 

Centro storico di Roma

Si premette che per “centro storico” della città di Roma si intende la porzione di territorio racchiusa all’interno delle mura aureliane (a sinistra del Tevere) e delle mura gianicolensi (a destra del fiume), che è stata riconosciuto nel 1980 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: esso comprende all’incirca 15 km² di superficie del territorio comunale, cioè la somma della superficie dei 22 rioni che lo compongono.

Per “città storica” di Roma si intende invece il territorio individuato come tale nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato nel 2008.

Città storica di Roma

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Il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 ha approvato il Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 1999, poi modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29 marzo 1999, n. 27 del 25 febbraio 2002, n. 26 del 3 marzo 2003 e n. 119 del 30 maggio 2005.

Il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), è stato poi ulteriormente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30 luglio 2010.

L’esercizio del commercio ambulante o, come meglio definito oggi, su aree pubbliche è stato invece disciplinato inizialmente dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (comunemente noto come “riforma Bersani“) e successive modifiche e integrazioni che ne stabilisce modalità di accesso, requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività e norme di carattere generale, rinviando agli ordinamenti regionali le norme relative al rilascio dei titoli autorizzatori, alla programmazione dei mercati e delle fiere, all’esercizio dell’attività e alla definizione di disposizioni particolari.

Ai Comuni invece sono demandati – sulla base delle disposizioni emanate dalla regione – il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione e programmazione dei posteggi e l’organizzazione dei mercati e delle fiere.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 114/1998 sono state in seguito aggiornate e integrate con le norme comunitarie derivanti dalla Direttica 2006.123.CE, riguardante i servizi del mercato interno, recepita dallo Stato Italiano con Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 

La Direttiva (comunemente nota come “Direttiva Servizi”) ha profondamente innovato la materia ed ha una importanza fondamentale per i criteri di assegnazione dei posteggi.

Ecco una rapida sintesi delle principali definizioni:

A) Per commercio su aree pubbliche, si intende l’attività di vendita al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti o bevande su aree pubbliche su posteggi assegnati oppure in forma itinerante.

B) Per mercato, si intende l’area pubblica individuata dal comune per essere destinata all’esercizio dell’attività mediante una concentrazione di posteggi, attrezzata o meno, con cadenze periodiche stabilite dal comune.

C) Per fiera, l’attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze e/o festività e/o eventi straordinari (per Roma la più nota è la Festa della Befana a Piazza Navona).

Il Decreto Legislativo 114/1998 è stato recepito dalla Regione Lazio con la Legge regionale n. 33 del 18 novembre 1999, che all’art. 33 prevede l’adozione di un documento programmatico per il commercio su aree pubbliche, con validità triennale, con il quale sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle diverse tipologie dei mercati, delle fiere e per lo svolgimento dell’attività in forma itinerante: per quanto riguarda i centri storici, la Regione Lazio si è limitata ad adottare per i centri storici i diversi criteri di carattere urbanistico (art. 20), in applicazione dell’art. 6, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 rinviando all’approvazione di un documento programmatico (art. 11) la definizione degli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, anche all’interno dei centri storici, non aventi squisito carattere urbanistico.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 139 del 19 febbraio 2003 è stato approvato il suddetto documento programmatico, che all’art. 7 disciplina le “FIERE”.

In attesa della approvazione del suddetto documento programmatico, la Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 16 gennaio 2001, ha approvato gli “Indirizzi per il coordinamento delle attività relative al commercio. Analisi, scenari e strumenti di attuazione per la tutela, la riqualificazione e la modernizzazione della rete di vendita della città di Roma”, da considerare quale apporto collaborativo dell’Amministrazione per la definizione degli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali anche all’interno del Centro Storico.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 27 aprile 2001 è stata approvata la disciplina transitoria – nelle more dell’approvazione degli indirizzi generali da parte della Regione Lazio e comunque non oltre il 31 luglio 2001 – per l’insediamento delle attività commerciali da tradurre poi a cura del Comune anche nell’ambito territoriale indicato come Centro Storico (settore 10).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 luglio 2001 è stata approvata la disciplina provvisoria per l’insediamento nel Centro Storico delle attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e per il rilascio di ogni altra autorizzazione o preventivo nulla-osta comunale, fino alla emanazione del documento programmatico da parte della Regione Lazio e comunque non oltre il 31 marzo 2002.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27 marzo 2002 sono stati approvati gli “Indirizzi per il programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell’artigianato e delle altre attività di competenza nella città storica”, poi individuata dal nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Roma adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19-20 marzo 2003: con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29. settembre 2003 è stato approvato il “Programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell’artigianato e delle altre attività di competenza della Città Storica”.

Il Consiglio Regionale del Lazio ha poi adottato, con deliberazione n. 131 del 6 novembre 2002, il documento programmatico delle attività commerciali su aree private ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 33 del 18 novembre 1999.

Successivamente l’Amministrazione Comunale di Roma ha ulteriormente provveduto a modificare la disciplina relativa alla tutela e alla riqualificazione del commercio, dell’artigianato nella Città Storica di Roma con due deliberazioni di Consiglio Comunale, la n. 36/2006 e la n. 65/2007 che hanno modificato i criteri fissati dalla deliberazione n. 187/2003.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 35 delle legge regionale n. 33/1999 il Comune di Roma ha approvato poi il “Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche” con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006, che al 2° comma dell’art. 18 dispone che “la concessione del posteggio ha durata triennale, rinnovabile”, ma che “in considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale …. anche per la festa della Befana di Piazza Navona la concessione avrà durata decennale a condizione che gli operatori rispettino le prescrizioni tecniche elaborate dal Municipio I.

Nell’ambito della “Festa della Befana” il Municipio di Roma I assegna i posteggi in relazione ai vari settori di attività (commerciali, artigianali, varie e di spettacolo viaggiante).

Successivamente il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, che è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, che al 5° comma dell’art. 70 prevede il raggiungimento di una intesa in sede di Conferenza Unificata per individuare, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Con Determinazioni Dirigenziali n. 1597/2012 (prot. CA/69048) e n. 2353/2013 (prot. CA/97783) sono state prorogate dal Municipio di Roma I le concessioni rilasciate nell’ambito della “Festa della Befana” fino al conseguimento dell’intesa poi raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, con cui sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche. (per Piazza Navona vedi http://www.vasroma.it/festa-della-befana-in-piazza-navona-per-lasciare-inalterati-lassegnazione-dei-posteggi-e-quindi-lattuale-degrado-una-maggioranza-bipartisan-dellassemblea-capitolina-pret/)

in sede di applicazione delle deliberazioni citate si sono riscontrati una serie di problemi che rendono necessaria un’ulteriore modifica che aggiorni le prescrizioni in esse contenute alla luce delle trasformazioni del tessuto commerciale della Città Storica: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 7-8-ottobre 2009 sono state approvate una serie di modifiche della Deliberazione n. 36/2006

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Nel frattempo con Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, quando sotto il 2° Governo Berlusconi era Ministro per gli allora “Beni e Attività Culturali” (in sigla MIBAC) l’On. Giuliano Urbani (di Forza Italia), che ha fatto dare al provvedimento anche la denominazione di “Codice Urbani”.

Il Codice ha rappresentato una novità riguardo alla definizione dei “Beni Culturali” perché ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 vi ricomprende anche «le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico», su cui il successivo art. 52 disciplinava l’ «Esercizio del commercio in aree di valore culturale».

Con la Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 sono state dettate “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”: la lettera a) dell’art. 2-bis ha sostituito la rubrica del suddetto art. 52 nell’attuale «Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali».

Il testo originario dell’art. 52 era composto dal seguente unico comma: «1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio».

Il suddetto testo è stato modificato dal D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008 quando sotto il 2° Governo Prodi era Ministro sempre dei Beni e delle Attività Culturali Francesco Rutelli (all’epoca de La Margherita): ai sensi dell’art. 2 la parola «ambientale» è stata sostituita dalla seguente: «paesaggistico».

Con il comma 16 dell’art. 3 della legge n. 94 del 25 luglio 2009 è stata dettata la seguente disposizione, di cui si è poi avvalso l’allora Sindaco Gianni Alemanno: «16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Codice della Strada, ndr.], e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.»

Negli ultimi anni è diventata sempre più frequente e rilevante nel dibattito pubblico – ed é oggetto di sempre più intensa attenzione da parte dei media – la questione della compatibilità tra le attività commerciali all’aperto e ambulanti, di diverso genere e tipologia, e le esigenze di tutela e di adeguata qualità della valorizzazione del patrimonio culturale.

Ha destato in particolare crescente preoccupazione l’esercizio diffuso e talora incontrollato di attività commerciali, nonché di attività ambulanti di varia natura e tipologia, nell’ambito di aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, specie in quelle contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

L’esercizio delle attività sopra menzionate può determinare la compromissione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, in quanto potenzialmente configgente, oltre che con la corretta conservazione e protezione, anche con la salvaguardia dell’aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi espresso e rappresentato.

Per tali motivi sotto il Governo Monti l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali Lorenzo Ornaghi (indipendente) ha emanato la Direttiva del 10 ottobre 2012 sul decoro, diretta al Segretariato Generale, alle Soprintendenze competenti per territorio ed alle Direzioni Regionali con l’obbligo di provvedere:

«alla redazione di una prima ricognizione dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nelle cui adiacenze vengano esercitate attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva delle esigenze di tutela e valorizzazione»;

«alla ricognizione, con riferimento ai medesimi complessi e immobili, degli eventuali provvedimenti di divieto di commercio su aree pubbliche adottati dai Comuni, sentiti i Soprintendenti, ai sensi dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

 – «alla rilevazione, sulla base di una prima sommaria valutazione, delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento, che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore

Ai sensi dell’articolo 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio compete ai Comuni, sentito il Soprintendente, l’individuazione delle aree in cui vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio: gli Uffici del MIBAC si adopereranno quindi al fine di sollecitare l’esercizio da parte delle Amministrazioni locali dei poteri di regolamentazione del commercio sulle aree in argomento, ma dovranno valutare al tempo stesso la necessità di adottare appositi provvedimenti di tutela, nell’esercizio dei poteri previsti dalla Parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

In tale prospettiva, gli strumenti utilizzabili appaiono essere sostanzialmente i seguenti due.

Disposizioni di divieto di usi non compatibiliDalla lettura ed applicazione della prescrizione dettata dalla lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio, sopra richiamata,  discende che «in ogni caso anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all’applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1) [ai sensi del quale «i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione», ndr.], fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12 del Codice.  

Ne discende altresì, secondo i noti principi, che l’applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell’interesse culturale con esito negativo.

Tali conclusioni, oltre a risultare dall’inequivoco disposto normativo, sono altresì supportate dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche costituzionale.»

La Direttiva afferma che «sulla scorta di quanto precede, appare necessario che i competenti Uffici del MIBAC adottino, con riferimento alle aree pubbliche contermini ai complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione» e che «in tale prospettiva è da ritenere che tra tali usi non ammessi possano rientrare a pieno titolo, sulla base delle valutazioni da rendere caso per caso, sia le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale (come le attività ambulanti senza posteggio), sia, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.

 I competenti Organi periferici dovranno, peraltro, indicare motivatamente quali usi del bene siano da ritenere non compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione, specificando, tra l’altro, secondo quanto fin qui si è detto, se siano vietate solo le attività ambulanti senza posteggio o tutte le attività commerciali con concessione di posteggio o anche tutte le occupazioni di suolo pubblico a qualunque titolo.  

Siffatti apprezzamenti tecnico-discrezionali, riservati alle competenze di gestione degli organi periferici a ciò preposti, dovranno naturalmente obbedire ai fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalità

Adozione di prescrizioni di tutela indirettaLa Direttiva dispone che «sotto diverso profilo, verrà presa in considerazione l’adozione, rispetto alle aree non assoggettate di per sé a tutela, ma costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati, di prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45 del medesimo Codice.  

Ciò allo specifico fine di impedire che – specie mediante l’installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia – sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano “alterate le condizioni di ambiente e di decoro”».

Ai sensi del richiamato art. 45 «il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.»

La Direttiva del 10 ottobre 2012 individua (art. 3.1) nella forma dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990, un possibile strumento attraverso il quale Enti Locali e Ministero per i Beni e le Attività Culturali possono “disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2012: il successivo 28 novembre 2012 il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Lorenzo Ornaghi, e l’allora Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, hanno presentato in Campidoglio il lavoro del Tavolo Tecnico “Roma Capitale – MIBAC” nel “Piano del Decoro del Centro Storico della Città” nato proprio dalla Direttiva, messo a punto, anche in rapporto al fenomeno dell’abusivismo commerciale, di concerto dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, dalle Soprintendenze statali e dalla Sovraintendenza capitolina.

Partendo dalla Direttiva del 10 ottobre 2012, il Tavolo tecnico interistituzionale (MIBAC – Roma Capitale) ha elaborato il Piano del Decoro nel centro storico che aveva come obiettivo il miglioramento della qualità dell’immagine urbana del centro storico capitolino, patrimonio dell’Unesco, mediante un insieme di azioni.

Al fine di un riordino immediato per l’utilizzo degli spazi pubblici per scopi commerciali, si è deciso di intervenire prioritariamente su alcune aree dove è apparsa urgente la necessità di tutela: piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, piazza del Colosseo, via di san Gregorio, piazza di Spagna, piazza Navona, piazza Fontana di Trevi, via dei Crociferi, piazza della Rotonda, piazza di Pietra, piazza Bocca della Verità.

I provvedimenti elaborati dal tavolo tecnico possono essere riassunti nei seguenti punti essenziali: • eliminazione di ogni fenomeno di abusivismo per garantire un efficace controllo degli spazi pubblici concessi

  • valorizzazione e salvaguardia del territorio dal punto di vista storico, architettonico e paesaggistico, prevedendo il recupero delle caratteristiche fisiche originarie e funzionali di spazi pubblici (vie e piazze)
  • tutela e miglioramento dell’immagine e della percezione dello spazio urbano, salvaguardando i coni visivi monumentali e le quinte architettoniche
  • garanzia per l’omogeneità della percezione visiva dello spazio cittadino, favorendo l’uniformità degli elementi di arredo urbano.

Il giorno prima era stata emanata la Ordinanza del Sindaco n. 258 del 27 novembre 2012, riguardante i casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva, effettuata per fini di commercio su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito UNESCO.

L’allora Assessore al Commercio Davide Bordoni ha emanato una Direttiva relativa ai “Sistemi coordinati per l’arredo urbano delle aree di suolo pubblico concesse ad uso dei pubblici esercizi della Città Storica”.

Il 5 maggio 2013 è scaduto il termine previsto dalla Direttiva Ornaghi per liberare le aree storiche da bancarelle e camion bar, ma del Tavolo di lavoro tra Campidoglio e Sovrintendenza, che doveva una volta per tutte risolvere la situazione e che era iniziato un anno fa, non si è saputo più nulla, o meglio, non ha prodotto alcun provvedimento rimandando di fatto la decisione a dopo le elezioni comunali.

Il cosiddetto “Decreto-Legge Cultura” n. 91 dell’8 agosto 2013 è stato convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 con modifiche ed integrazioni, che hanno introdotto l’art. 2-Bis con cui il titolo dell’art. 52 è diventato “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali” ed al suddetto comma 1 è stato aggiunto il seguente comma 1.bis : «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione», ai sensi del quale «l‘iniziativa economica privata è libera». 

Il citato art. 7-bis (introdotto con il D.Lgs. n. 62/2008) riguarda le “Espressioni di identità culturale collettiva” e dispone testualmente che «le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10», che riguarda i “beni culturali” fra i quali lettera g) del 4° comma sono comprese «le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico», su cui il successivo art. 52 disciplina l’ “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”.

Con la Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (di conversione del decreto-legge n. 91 del 8 agosto 2013) è stato aggiunto un ulteriore comma chiamato sempre 1-bis: «1-bis. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico».

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In applicazione della Direttiva del Ministro Ornaghi del 10 ottobre del 2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di  Roma il 24 maggio 2013 ha proposto la tutela del cosiddetto “Tridente del Centro Storico” di Roma ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che si è alla fine concretizzata il 17 settembre 2013 con  la emanazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Decreto di tutela del Tridente del Centro Storico di Roma. (vedi http://www.vasroma.it/lo-stop-a-dehors-e-bancarelle-prescritto-nel-tridente-del-centro-storico-dal-decreto-di-vincolo-monumentale-che-lo-tutela/?preview_id=3192&preview_nonce=72007e1522&_thumbnail_id=-1&preview=true)

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Quando è diventato Sindaco Ignazio Marino con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 96 del 9 aprile 2014 il Comune di Roma ha deciso di sottoscrivere «un Accordo di collaborazione tra l’Ente Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive Formazione Lavoro e il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio per l’istituzione di un Tavolo Tecnico per il “Decoro” ai fini della:

− individuazione delle aree pubbliche aventi particolare valore architettonico, archeologico, storico-artistico e paesaggistico nelle quali, sulla base della vigente normativa, non può ritenersi assentibile l’esercizio del commercio, ovvero lo stesso sia da subordinare a specifiche condizioni;

− definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma».

Con la suddetta deliberazione la Giunta Capitolina ha approvato lo schema di un accordo di collaborazione, da stipularsi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

L’accordo è stato stipulato il 9 maggio 2014: si è quindi insediato il Tavolo Tecnico che ha iniziato i suoi lavori. 

il Tavolo ha quindi ritenuto di organizzare i lavori di cui alla fase funzionale a) sopraindicata con riferimento ai seguenti ambiti territoriali omogenei:

  1. Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente;
  2. Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon;
  3. San Pietro – Borgo – Conciliazione – Sant’Angelo – Risorgimento;
  4. Termini – Repubblica – Castro Pretorio – Esquilino – San Giovanni;
  5. Gianicolo – Villa Borghese – Pincio;
  6. Testaccio – Trastevere;
  7. Caracalla – Cave Ardeatine – Ostiense – Appia Antica.

Con verbali del 22.5.2014, 30.5.2014, 10.6.2014, 19.6.2014, 26.6.2014 e 1.7.2014 il Tavolo Tecnico ha concluso la prima fase funzionale dei propri lavori, al termine della ha adottato le relative determinazioni conclusive dichiarando la compatibilità riferita alla presenza di postazioni commerciali su area pubblica con l’esigenza di tutela e decoro dei seguenti ambiti territoriali:

  1. Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente;
  2. Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon.

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Il comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 è stato nel frattempo modificato con la legge n. 106 del 29 luglio 2014 (relativa alle “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”).

L’art. 4 riguardante le “Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali” ha disposto testualmente: «1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter».

Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: “di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità” sono soppresse e le parole: “le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali».

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Lo stesso giorno, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 233 del 30 luglio 2014 è stato preso atto delle determinazioni conclusive del Tavolo Tecnico per il Decoro, dichiarando la compatibilità riferita alla presenza delle postazioni commerciali su area pubblica esaminate in tale fase – Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (Soste a rotazione), Urtisti, Posteggi Isolati Fissi, Posteggi cd. Anomali e Pittori/Ritrattisti/Caricaturisti – con l’esigenza di tutela e decoro degli ambiti territoriali suddetti.

Con la medesima Deliberazione n. 233/2014 la Giunta Capitolina ha dato mandato ai Direttori delle Strutture competenti di avviare i procedimenti relativi alla rilocalizzazione temporanea delle attività risultate incompatibili nelle aree specificamente individuate dalla stessa Deliberazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1927 del 17 settembre 2014 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha tra l’altro individuato le aree di rilocalizzazione.

Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha quindi successivamente adottato la Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 16 giugno 2015 e la Determinazione Dirigeniale n. 1366 del 16 giugno 2015 e il Municipio Roma I Centro ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 16 giugno 2015 aventi ad oggetto rispettivamente:

  • “Rilocalizzazione temporanea di posteggi commerciali siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 233/2014. Conclusione del procedimento avviato con D.D. n. 1927/2014. Rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)”
  • “Rilocalizzazione temporanea di posteggi commerciali siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 233/2014. Conclusione del procedimento avviato con D.D. n. 1927/2014. Rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Urtisti”.
  • “Rilocalizzazione temporanea di posteggi commerciali siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 233/2014. Conclusione del procedimento avviato con D.D. n. 1927/2014. Rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Posteggi isolati fissi” e “Posteggi cd. anomali”.

I provvedimenti relativi alla rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili tanto alla tipologia “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione) quanto alla tipologia “Posteggi isolati fissi” e “Posteggi cd. anomali” sono stati impugnati con i seguenti 5 distinti ricorsi, tutti respinti dal TAR del Lazio con altrettante distinte sentenze, singolarmente impugnate con ricorsi al Consiglio di Stato che li ha poi riunificati e respinti in blocco.

1 – Ricorso promosso dal sig. Tredicine Alfiero e dal sig. Gabriele Pasqualino, rispettivamente titolare e gestore di un camion bar con posteggio fisso all’epoca sito in Roma, via del Tulliano a metri 8 da via dei Fori Imperiali.

Il ricorso n. 15337, depositato il 5 dicembre 2014, è stato respinto con Sentenza del TAR n. 13642 del 2 dicembre 2015, che è stata impugnata al Consiglio di Stato: il ricorso n. 2354, depositato il 24 marzo 2016, è stato respinto con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3681 del 23 agosto 2016.

2 – Ricorso promosso dal sig. Tredicine Alfiero e dal sig. Joynal Mohammad, rispettivamente titolare e gestore di un camion bar con posteggio fisso all’epoca sito in Roma, Vicolo Doria.

Il ricorso n. 15343, depositato il 5 dicembre 2014, è stato respinto dal TAR con Sentenza n. 13645 del 2 dicembre 2015, che è stata impugnata al Consiglio di Stato: il ricorso n. 2351, depositato il 24 marzo 2016, è stato respinto con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3681 del 23 agosto 2016.

3 – Ricorso promosso dal sig. Tredicine Donato, titolare di un camion bar con posteggio fisso all’epoca sito in Roma, via Frattina, angolo Piazza di Spagna.

Il ricorso n. 15345, depositato il 5 dicembre 2014, è stato respinto con Sentenza del TAR n. 13644 del 2 dicembre 2015, che è stata impugnata al Consiglio di Stato: il ricorso n. 2347, depositato il 24 marzo 2016, è stato respinto con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3681 del 23 agosto 2016.

4 – Ricorso promosso dalla s.n.c. Società Food Store di Tredicine Alfiero & C., Iacopo Bellucci, Enzo Montani, Elio Montani, Dulal Chowdhury e Alfiero Tredicine, titolari e gestori di aziende per il commercio su aree pubbliche con relativa autorizzazione per l’esercizio di tale forma di commercio e per la somministrazione di alimenti e bevande, con posteggio assegnato a turno (c.d. rotazione) in zone centrali della città di Roma nell’ambito della rotazione integrativa c.d. “bibite e sorbetti” istituita con Deliberazione della Giunta Municipale n. 4828/1989.

Il ricorso n. 15344, depositato il 5 dicembre 2014, è stato respinto con Sentenza del TAR n. 13649 del 2 dicembre 2015, che è stata impugnata al Consiglio di Stato: il ricorso n. 2353, depositato il 24 marzo 2016, è stato respinto con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3681 del 23 agosto 2016.

5 – Ricorso promosso dal sig. Tredicine Alfiero, titolare del camion bar con posteggio fisso attualmente sito in Roma, via della Croce, altezza civico 92.

Il ricorso n. 15344, depositato il 5 dicembre 2014, è stato respinto con Sentenza del TAR n. 13650 del 2 dicembre 2015, che è stata impugnata al Consiglio di Stato: il ricorso n. 2349, depositato il 24 marzo 2016, è stato respinto con Sentenza del Consiglio di Stato n. 3681 del 23 agosto 2016.

Il Consiglio di Stato ha dato atto che il presupposto dei provvedimenti sopra citati è dato dalla “autonoma, e di suo sufficiente, valutazione comunale del centro storico di Roma” definito come una “finalità immateriale dell’azione amministrativa che corrisponde al valore insito in un apprezzabile livello di qualità complessiva della tenuta degli spazi pubblici, armonico e coerente con il contesto storico”, riconoscendo dunque valore pieno ed autonomo al decoro urbano a prescindere dall’apposizione o meno del vincolo culturale su pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

I provvedimenti relativi invece alla rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Urtisti” sono stati impugnati da 19 urtisti con il ricorso n.15367 depositato il 5 dicembre 2014 con richiesta di sospensiva, che è stata respinta con Ordinanza del TAR n. 115 del 14 gennaio 2015.

Con Sentenza del TAR n. 3412 del 18 marzo 2016 è stato rigettato il ricorso degli urtisti.

I suddetti provvedimenti hanno stabilito una durata della rilocalizzazione pari a 18 (diciotto) mesi a far data dal 10 luglio 2015 e dunque fino al 10 gennaio 2017.

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Nel perseguimento delle finalità di cui alla fase funzionale, il Tavolo Tecnico per il Decoro ha proceduto alla individuazione, in accordo con il MIBACT, di elementi di arredo funzionali allo svolgimento delle attività commerciali e compatibili con l’esigenza di tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma: la suddetta compatibilità è stata conseguita attraverso la differenziazione degli elementi di arredo individuati, per tipologia, materiali ed ansa territoriale di utilizzo degli stessi.

Al riguardo il Tavolo Tecnico ha ritenuto necessario suddividere il territorio della Città in tre ambiti articolati in base alle caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali e urbanistiche, come individuate nel Nuovo P.R.G. e nelle norme di tutela del patrimonio culturale:

− Città Storica escluso Sito Unesco;

− Città Storica escluso Sito Unesco;

− Suburbio.

Negli ambiti del Sito Unesco e della Città Storica, si è ritenuto inoltre di individuare specifici toponimi, definiti “Luoghi con arredo omogeneo”, rispetto ai quali limitare la scelta delle tipologie di arredo al fine di perseguire una maggiore uniformità visiva dei luoghi medesimi.

Ulteriore obiettivo perseguito attraverso l’utilizzo del Catalogo è stato quello di fornire uno strumento di semplificazione procedurale sia per l’utente che per l’Ufficio competente al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico: infatti, in sede di presentazione di richiesta di rilascio di concessione di Occupazione di Suolo Pubblico, la scelta da parte degli operatori di elementi di arredo inseriti nel Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale e, pertanto, già assentiti e condivisi con il MIBACT e con gli Uffici Capitolini competenti, renderà più celere l’istruttoria preordinata al rilascio dell’occupazione sotto il profilo dell’accertamento del rispetto della tutela e del decoro dei luoghi interessati dall’occupazione di suolo pubblico.

Si è così provveduto ad una preliminare condivisione del Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale con le organizzazioni di categoria del settore dei pubblici esercizi.

Il Tavolo Tecnico per il Decoro ha approvato in data 23 aprile 2015 il documento denominato “Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale”.

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 193 del 18 giugno 2015 è stato approvato il Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale assieme allo Schema di Accordo tra Roma Capitale e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Esempio del catalogo dell’arredo urbano

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Il comma 1-ter dell’art. 16 della legge n. 125 del 6 agosto 2015 ha infine apportato le seguenti modifiche al comma 1-ter dell’art. 52:

a) al primo periodo, dopo le parole:d’intesa con sono inserite le seguenti: la regione e;

b) al secondo periodo, dopo le parole: del Ministero sono inserite le seguenti: “, la regione.

Il testo attualmente vigente del comma 1-ter dell’art. 52 è quindi diventato il seguente: «Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.  

In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.  

In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali».

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Con Ordinanza del Commissario Straordinario n.23 del 25 novembre 2015 il Dott. Francesco Paolo Tronca, rifacendosi anche alla Direttiva del Ministro Ornaghi, ha imposto il “divieto di qualsiasi attività che a la disponibilità ad essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico (ad esempio come centurioni, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro.

Con Ordinanza del Sindaco n. 30 del 21 luglio 2016 il divieto è stato esteso anche ad altre parti del territorio di Roma fino al 30 novembre 2016, poi esteso fino al 30 luglio del 2017 con Ordinanza del Sindaco n. 122 del 1 dicembre 2016.

Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 25 novembre 2015 il Dott. Francesco Paolo Tronca ha imposto il divieto di svolgere qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote (tipo “risciò”) anche a pedalata assistita dotati di un motore elettrico ausiliario.

Con successiva Ordinanza del commissario straordinario n. 33 del 5 dicembre 2015 il divieto è stato esteso anche ad altre parti del territorio di Roma.

Con Ordinanza del Sindaco n. 31 del 21 luglio 2016 è stato ribadito il divieto fino al 30 novembre 2016, poi esteso fino al 30 luglio del 2017 con Ordinanza del Sindaco n. 121 del 1 dicembre 2016.

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Il comma 4 dell’art. 1 del Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 ha infine dettato le seguenti disposizioni: «4. Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni».

Questo provvedimento consente di intervenire anche al di fuori del Tavolo Tecnico pure nella città storica, come ad esempio a Piazzale Ponte Milvio dove comunque nel frattempo il 5 gennaio 2017 è stato approvato il Piano di Massima Occupabilità (PMO) (vedi http://www.vasroma.it/ponte-milvio-il-municipio-approva-il-piano-in-piazza-multe-e-scontento/)

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Fermo restando il procedimento di rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alle tipologie sopra descritte e siti nelle aree individuate dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 233/2014 – concluso con l’adozione delle determinazioni dirigenziali nn. 1365, 1366 e 1828 del 16 giugno 2015 – anche sotto l’attuale Sindaca Virginia Raggi il Tavolo Tecnico per il Decoro ha poi proseguito i propri lavori per gli altri Ambiti territoriali individuati nella seduta di insediamento dello stesso e situati principalmente nel territorio del Municipio Roma I Centro.

Il Tavolo è pervenuto alle determinazioni conclusive riferite all’Ambito n. 3 (San Pietro – Borgo – Conciliazione – Sant’Angelo – Risorgimento) solo per le tipologie di posteggi commerciali sopra elencate, e agli Ambiti n. 4 (Termini – Repubblica – Castro Pretorio – Esquilino – San Giovanni) e n. 6 (Testaccio – Trastevere) per tutte le tipologie di posteggi commerciali su area pubblica ivi comprese edicole, stagionali e rotazioni “merci varie”.

Atualmente ha avviato le attività istruttorie riferite all’Ambito n. 5 (Gianicolo –Villa Borghese – Pincio) e successivamente dovrà procedere all’esame dell’ultimo Ambito n. 7 (Caracalla – Cave Ardeatine – Ostiense – Appia Antica).

Le determinazioni conclusive che saranno adottate per i suddetti Ambiti dovranno poi essere formalizzate attraverso un Accordo Interistituzionale, analogamente a quanto avvenuto per gli Ambiti n. 1 e n. 2: in considerazione della complessità istruttoria dei lavori del Tavolo Tecnico e delle relative procedure di recepimento, gli stessi, pur essendo in fase di ultimazione, non saranno conclusi entro la data del 10 gennaio 2017 individuata quale scadenza dei provvedimenti di rilocalizzazione.

Così con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 128 del 27 dicembre 2016 sono stati approvati gli “Indirizzi in ordine alla rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali nelle aree individuate dalla deliberazione Giunta Capitolina n. 233/2014”, dando mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura e al Direttore del Municipio Roma I Centro, ciascuno per quanto di titolarità, di valutare la previsione dì un differimento dei termini di durata della rilocalizzazione temporanea.

Con Determinazione Dirigenziale QH 1856 del 30 dicembre 2016 il Dott. Luigi Maggio ha deciso “di stabilire il differimento del termine del 10 gennaio 2017 previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 16.06.2015 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)” nelle postazioni individuate dalla medesima Determinazione Dirigenziale, fino all’adozione dei Piani di riordino generale dei suddetti posteggi commerciali e comunque fino alla data del 31 dicembre 2017”.

Con Determinazione Dirigenziale QH 1857 del 30 dicembre 2016 il Dott. Luigi Maggio ha deciso anche “di stabilire il differimento del termine del 10 gennaio 2017 previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 16.06.2015 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Urtisti” nelle postazioni individuate dalla medesima Determinazione Dirigenziale, fino all’adozione dei Piani di riordino generale dei suddetti posteggi commerciali e comunque fino alla data del 31 dicembre 2017”.

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Come previsto dall’articolo 3 dell’Accordo Interistituzionale prot. QH/31295/2014 di formalizzazione del Tavolo Tecnico per il Decoro, le determinazioni conclusive adottate dallo stesso, incaricato di effettuare la verifica della compatibilità di attività commerciali su area pubblica con le esigenze di tutela e decoro, costituiranno il presupposto per l’adozione da parte dell’Amministrazione Capitolina dei successivi Piani di riordino generale delle medesime attività commerciali presenti negli Ambiti territoriali oggetto dei lavori del Tavolo e ricadenti principalmente nel territorio del Municipio Roma I Centro.

La storia quindi continua.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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