Il vigente articolo 73 della Costituzione dispone testualmente: Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. L’articolo è correlato al successivo articolo 134 che a sua volta dispone: TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI SEZIONE I. – La Corte costituzionale. Art. 134 La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva la seguente modifica riguardante l’art. 73, contenuta al 7° comma dell’art. 32 dedicato alle “Disposizioni consequenziali e di coordinamento”: CAPO VI Art. 32. DISPOSIZIONI FINALI (Disposizioni consequenziali e di coordinamento) 7. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara». Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione. Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato all’art. 73 è diventato l’articolo 13 ed ha il seguente testo. Art. 13 (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione) 1. All’articolo 73 della Costituzione, […]