N.B. – Ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, sono comprese tra i beni culturali “g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, su cui il successivo art. 52 disciplinava l’ “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”.
Non risulta al vero quanto affermato dal Ministro Franceschini che sia stato lui a fare “le norme sul decoro”, dal momento che tali norme sono state prescritte dall’allora Governo Letta, che ha integrato l’art. 52 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (emanato con D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004).
Il Governo Letta ha infatti emanato il cosiddetto “Decreto-Legge Cultura” n. 91 dell’8 agosto 2013 che è stato convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 con modifiche ed integrazioni, che hanno introdotto l’art. 4-Bis con cui il titolo dell’art. 52 è diventato “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali” ed al suddetto comma 1 è stato aggiunto il seguente comma 1.bis : “1-Bis. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.”
Ma prima ancora della entrata in vigore della legge 112/2013, in applicazione della Direttiva del Ministro Ornaghi del 10 ottobre del 2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma il 24 maggio 2013 ha proposto la tutela del cosiddetto “Tridente del Centro Storico” di Roma ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che si è alla fine concretizzata il 17 settembre 2013 con la emanazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Decreto di tutela del Tridente del Centro Storico di Roma.
Per assicurare il decoro dei complessi architettonici sottoposti a vincolo monumentale interessati da fluissi turistici rilevanti, l’Arch. Federica Galloni ha prescritto per gli assi stradali del Tridente del Centro Storico “di escludere tutte le forme d’uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posizionamento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e/o tipologia.”
Il suddetto decreto ha comunque comportato, unitamente alla Direttiva del 10 ottobre 2013, una necessaria modifica di adeguamento del “Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. ” (cioè del Piano Generale del Traffico urbano), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 30/31 luglio 2010.
A questo sembra aver ottemperato l’allora Assessore al Commercio Marta Leonori.
Indipendentemente dall’azione o meno svolta dall’Amministrazione Capitolina, il Ministro Franceschini – anziché rilasciare dichiarazioni che assumono anche un carattere di chiaro stampo politico – dovrebbe pretendere che sia la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI ROMA, prima ancora che il Comune di Roma ed il I Municipio, a rispettare e far rispettare il suddetto comma 1.Bis dell’art. 52 del D. Lgs. n. 42/2004, di cui si è voluto prendere il merito.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi