il-messaggero-05-10-2016 N.B. – Ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, sono comprese tra i beni culturali “g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, su cui il successivo art. 52 disciplinava l’ “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”. Non risulta al vero quanto affermato dal Ministro Franceschini che sia stato lui a fare “le norme sul decoro”, dal momento che tali norme sono state prescritte dall’allora Governo Letta, che ha integrato l’art. 52 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (emanato con D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004). Il Governo Letta ha infatti emanato il cosiddetto “Decreto-Legge Cultura” n. 91 dell’8 agosto 2013 che è stato convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 con modifiche ed integrazioni, che hanno introdotto l’art. 4-Bis con cui il titolo dell’art. 52 è diventato “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali” ed al suddetto comma 1 è stato aggiunto il seguente comma 1.bis : “1-Bis. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili […]