Dopo la legge regionale finanziaria 2016 con le sue norme eversive dei demani civici, il Governo Renzi ha impugnato (deliberazione Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016) davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) la legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, la legge forestale della Sardegna, per violazione delle competenze statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (artt. 9, 117, comma 2°, lettera s, cost.). Numerose le norme regionali contestate. Fra queste, in particolare l’art. 6, comma 4°, che sostanzialmente slega il piano forestale ambientale regionale dall’obbligo di osservanza del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) in contrasto con l’art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), degradando “il ruolo del piano paesaggistico a mero indirizzo generale non cogente e non sovraordinato rispetto al piano forestale (rapporto di coordinamento, ossia mero collegamento e convergenza di scopo). Per tali motivi, la previsione in esame si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e con la norma interposta di cui all’art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che stabilisce che “le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali e, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore”. La giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere la preminenza del piano paesaggistico quale strumento di pianificazione sovraordinato e vincolante (es. sentenze nn. 182 del 2006, 180 del 2008, 193 del 2010). Non solo. La Regione autonoma della Sardegna ha cercato anche di avere le “mani libere” (o le motoseghe libere) anche per quanto riguarda gli “interventi selvicolturali che modificano […]