Il Consiglio di Stato e il permesso di ricerca petrolifero “Palazzo San Gervasio”

 

Associazione Intercomunale Lucania     Pro Natura.     Circolo Territoriale VAS Vulture-Alto Bradano

negata la sospensione della sentenza del TAR Basilicata che rimane esecutiva

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C’eravamo lasciati con la sentenza del TAR Basilicata n. 325 del 25 giugno 2015 con la quale venne accolto il ricorso proposto dalla società AleAnna Resources LLC, contro la Regione Basilicata, per l’annullamento della Del. G.R. n. 682 del 7.6.2013 per mezzo della quale la Regione aveva negato l’intesa precludendo il rilascio del Permesso di ricerca idrocarburi, liquidi e gassosi, denominato “Palazzo San Gervasio”. [vedi http://www.vasonlus.it/?p=16571]

Un permesso di ricerca che, necessita ricordarlo, interessa un’area di quasi 47.000 ettari e coinvolge direttamente 13 Comuni della Provincia di Potenza dell’Area Vulture – Alto Bradano (Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida e Venosa). Due Comuni pugliesi (Minervino Murge e Spinazzola) vennero esclusi dall’istanza iniziale in seguito a insormontabili interferenze con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

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Inquadramento territoriale dell’area interessata dalla Permesso di ricerca “Palazzo San Gervasio”

Ritorniamo a parlare della AleAnna Resources perché la Regione Basilicata ha preferito seguire la strada del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 325/2015 del TAR Basilicata piuttosto che seguire una delle possibili strade prospettate dall’Area Programma Vulture – Alto Bradano riunitasi nella Conferenza dei Sindaci, il 13 luglio scorso, a Palazzo San Gervasio.

Il ricorso è stato accompagnato da un’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della citata sentenza del TAR in attesa del giudizio nel merito.

Una richiesta di sospensione prevista nell’ambito dei giudizi di impugnazione delle sentenze dei tribunali amministrativi che prevede la possibilità di disporre la sospensiva della sentenza impugnata dalla quale possa derivare un danno grave ed irreparabile con l’onere di chiedere, da parte del ricorrente, la fissazione dell’udienza di merito.

Oggi, con l’ Ordinanza n. 287 del 28.01.206, la richiesta di sospensione non è stata accolta ed il rischio di un danno grave ed irreparabile, tale da giustificarne la sospensione, non è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato.

Nell’Ordinanza si legge che “ritenuta, ad un primo esame, la necessità di un rapido approfondimento nel merito dell’appello e ritenuto allo stato non sussistenti le esigenze cautelari”.

Intanto, il 28 novembre 2015 la società AleAnna Resources ha presentato al TAR Basilicata domanda per conoscere la formula esecutiva della sentenza n. 325/2015, probabilmente per presentare nuovo ricorso al medesimo TAR per l’ottemperanza, da parte della Regione Basilicata, della sentenza del giugno scorso.

Infatti, le sentenze dei TAR sono da ritenersi esecutive e l’appello, come quello presentato dalla Regione Basilicata, non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata, salvo il potere del Consiglio di Stato di sospenderne l’esecuzione qualora ne possa derivare un danno grave ed irreparabile.

Proprio quella sospensione richiesta dalla Regione e non concessa dal Consiglio di Stato che ha fissato, riconoscendone esclusivamente l’urgenza, la decisione nel merito nell’udienza del 14 luglio 2016.

Ricordiamo che il TAR Basilicata, con la sentenza n. 325/2015, si pronunciò a favore della società AleAnna Resources.

Le responsabilità non dovrebbero essere ricercate nell’operato dei giudici amministrativi, ma nella Delibera della Giunta Regionale con la quale il diniego all’intesa non venne adeguatamente motivato.

Si fece notare che il provvedimento di diniego dell’intesa era stato emanato due giorni dopo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 117 del 5.6.2013, dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 37 della L.R. n. 16/2012 con la quale la Regione Basilicata aveva statuito che dall’8.8.2013 non avrebbe più rilasciato l’intesa per il conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Quella stessa legge incostituzionale, ormai conosciuta come moratoria bluff” dell’ex governatore De Filippo, che ha portato analogamente all’annullamento dei diniego dell’intesa relativamente al Permesso di ricerca denominato “Masseria la Rocca”.

Annullamento avvenuto con sentenza del TAR Basilicata n. 617-2014 alla quale è seguita la sentenza n. 623-2015 che ne ha ordinato l’esecuzione.

Sentenza, quest’ultima, appellata al Consiglio di Stato con esecuzione recentemente sospesa nelle more della decisione nel merito.

Situazioni, quella del permesso “Palazzo San Gervasio” e “Masseria La Rocca”, che hanno alcuni punti di somiglianza oltre ad essere inevitabilmente legate dall’illusione di una legge regionale che doveva rappresentare un stop alle nuove attività legate agli idrocarburi, ma che poi si è rilevata un misero bluff.

Una legge spesso utilizzata per motivare i propri dinieghi all’intesa evidenziando, invece, profili di eccesso di potere per sviamento dal momento che l’art. 37 della L.R. n. 16/2012 non è più applicabile, essendo stato abrogato dalla Corte Costituzionale fin dall’origine, in seguito al ricorso che venne presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sollevando prontamente la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 41, 97 e 117, commi 2, lett. m), e 3 e del principio di leale collaborazione.

La solita leggina incostituzionale a cui siamo abituati, ieri in materia di petrolio ed oggi in materia di rifiuti (si veda sentenza n. 180 del 2015 con la quale la Consulta dichiarò incostituzionale l’art. 42, commi 4 e 5, della L.R. n. 26/2014; oggi nuovamente d’avanti alla Consulta l’art. 1, commi 6 e 8, della L.R. n. 35/2015 – Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti).

Come è stato più volte evidenziato, la Regione Basilicata avrebbe dovuto rivolgere maggiore attenzione alla Determinazione n. 276 del 9.3.2011 del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata che escludeva dal procedimento di V.I.A. il predetto permesso di ricerca, interessante un’area di quasi 47.000 ettari, piuttosto che riproporre tutte quelle criticità ambientali nel provvedimento di diniego in contraddizione con le valutazioni effettuate dall’Autorità ambientale competente e confluite nella citata Determinazione.

Ci ritroviamo a reiterare, alla Regione Basilicata, l’invito a seguire una delle varie strade prospettate nella Delibera dell’Area Programma del Vulture – Alto Bradano n. 2 del 13 luglio 2015.

Nella Delibera veniva chiesto di valutare la possibilità di procedere ad un riesame della Determinazione n. 276 del 9.3.2011 dell’Ufficio Compatibilità Ambientale con la quale era stata concessa l’esenzione dalla V.I.A, orami scaduta il 9 marzo 2014, per un suo possibile annullamento in autotutela qualora fosse stata prorogata.

Un’altra strada, prospettata in Delibera, era quella di lavorare su un nuovo provvedimento di diniego dell’intesa da presentare con motivazioni differenti da quelle che hanno portato il TAR Basilicata ad accogliere il ricorso della AleAnna.

A tal proposito è utile ricordare che i giudici del TAR Basilicata, con la sentenza n. 325/2015, ebbero modo di chiarire che l’intesa, disciplinata dall’art. 5 dell’accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni, è da intendersi come un’intesa di tipo “forte” e/o “struttura necessariamente bilaterale”, in quanto il dissenso della Regione non può essere superato dallo Stato in modo unilaterale.

Infatti, il TAR Basilicata evidenziò nella propria sentenza n. 325/2015 che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 239 dell’11.10.2013, ha interpretato l’art. 1, comma 8 bis della legge n. 239/2004, nel senso che la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri “con la partecipazione della Regione interessata” può essere assunta soltanto nel caso di comportamento inerte da parte della Regione interessata per un tempo di 150 giorni dalla richiesta dell’assenso e/o dell’intesa e di ulteriori 30 giorni decorrenti dal successivo invito del Mi.S.E., ma non anche nel caso in cui la Regione esprima formalmente il proprio dissenso.

Prendendo atto che l’art. 37 della L.R. n. 16/2012 (moratoria bluff) è stato sostanzialmente abrogato dalla Corte Costituzionale in quanto ritenuto incostituzionale e che le intese rilasciate, sia con riferimento al permesso Palazzo San Gervasio (Del. G.R. n. 682 del 7.6.2013) sia con riferimento al permesso Masseria La Rocca (Delibera di G.R. n. 1288 del 2.10.2012), portano esplicitamente o implicitamente riferimenti a tale norma, sarebbe auspicabile che la Regione Basilicata si adoperi per esprimere un nuovo diniego al rilascio dell’intesa adducendo motivazione più convincenti, logiche e non contraddittorie, tali da poter rendere eventuali nuovi ricorsi amministrativi, da parte delle società petrolifere, infondati.

Donato Cancellara

Associazione Intercomunale Lucania – Pro Natura

Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano

 

RASSEGNA STAMPA

La Nuova del 29.1.2016.1

La Nuova 29.1.2016.2.

Gazetta Basilicata 29.1.2016.1.

Gazzetta Basilica 29.1.2016.2.

Gazzetta Basilica 29.1.2016.3.

La Nuova 30.1.2016.1.

La Nuova 30'.1.2016.2.

La Nuova 30.1.2016.3.

Gazzetta Basilicata 30.1.2016.1.

Gazzetta Basilicata 30.1.2016.0

Gazzetta del Sud 30.1.201632.

 

 

 

 

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