L’art. 146, comma 8, del t. u. n. 42 del 2004, nel testo vigente dal 24 aprile 2008 al 12 luglio 2011, cioè nel caso in esame all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato dinanzi al Tar, stabiliva quanto segue: “il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni”. Il testo dell’art. 146, comma 8, come modificato dall’articolo 4, comma 16, lettera e), numero 5), del d. l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è invece il seguente: “il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140 , comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità”. Dalla comparazione dei tesi normativi riportati sopra, il Consiglio di Stato, sez. VI, con la Sentenza 28 dicembre 2015, n. 5844 evidenzia che “al momento dell’adozione dell’atto impugnato l’obbligo di comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza gravava sulla Regione o sull’ente sub delegato, e non […]