La riforma costituzionale del Ddl Boschi non si limita solo a sancire la fine del bicameralismo perfetto, modifica anche la parte della Costituzione (Titolo V) che regola il rapporto tra Stato e enti locali. Viene infatti profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell’articolo 117 Cost. Viene cancellata la competenza concorrente – che un pò di confusione aveva generato dal 2001 a oggi – con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Nell’ambito della competenza esclusiva statale sono introdotte materie nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l’intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali ‘disposizioni generali e comuni’ o ‘disposizioni di principio’) come ad esempio “disposizioni generali e comuni sul governo del territorio”. Fra l’altro, la materia del governo del territorio – in precedenza attribuita alle regioni – è una delle materie che ha generato incomprensioni tecniche, appesantite anche dal fatto che “la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, 1 comma lettera s) era ed è riservata allo Stato (adesso la dicitura della lettera s è ritoccata “tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo”). Con l’eliminazione delle “materie concorrenti”, forse, la riforma potrà contribuire ad alleggerire il lavoro della Corte Costituzionale facendo diminuire i ricorsi per incostituzionalità. Anche se nessun elenco – per quanto preciso sia – potrà mai eliminarli del tutto le incomprensioni e i conflitti. Dagli anni settanta al 2001 (data della precedente riforma) il Titolo V è stato soggetto a numerosi cambiamenti, quasi sempre in un’ottica federalista, che quindi spostava i poteri, decentrandoli dallo stato alle regioni, che di queste modifiche sono state le vere protagoniste. Adesso con il nuovo Titolo […]