L’attuale testo unico in materia edilizia, emanato con il D.P.R. n. 380/2001, alla lettera e.5) del 1° comma dell’art. 3 definiva come “nuove costruzioni” (e quindi soggette a permesso di costruire) <<l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee>>. Con la conversione nella legge n. 98 del 6 agosto 2013 del cosiddetto “Decreto del Fare” (D.L. n. 69/3023) il comma 4° dell’art. 41 alla suddetta norma ha aggiunto il seguente periodo: «ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.» Se è pur vero che il 4° comma dell’art. 41 della legge n. 98/2013 ha modificato il concetto di “nuova costruzione”, anche i posizionamenti di “case mobili” continuano ad essere considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire, nonché dell’autorizzazione paesaggistica secondo giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232). Secondo la giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), la natura precaria di un’opera deve essere connessa – per essere legittima – a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi provvedere in caso contrario ad una effettiva sollecita rimozione. Non è sufficiente quindi la presenza […]