Con la recentissima Sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 febbraio 2014 è stato sancito che nell’ambito della tutela dell’ambiente è doveroso garantire ai cittadini, sia singolarmente sia riuniti in associazioni, la possibilità di esercitare il proprio diritto ad un ambiente salubre anche in sede di giustizia, con la previsione, da parte degli Stati membri, di procedimenti giurisdizionali “non eccessivamente onerosi”. Ciò che, peraltro, prevede la Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, e la direttiva 2003/35/CE, la quale ha inserito proprio i principi della Convenzione nel sistema normativo comunitario. Lo pronuncia nasce dal ricorso della Commissione europea nei confronti del Regno Unito, considerato inadempiente sotto questo profilo, dal momento che i processi, in materia ambientale, risulterebbero eccessivamente onerosi per i cittadini, singoli o riuniti in associazioni, soprattutto con riferimento agli onorari troppo elevati degli avvocati britannici. Di seguito, un breve commento sulla pronuncia, pubblicato anche sulla rivista giuridica Lexambiente.it (Ambiente in genere. Onerosità processi in materia ambientale) del 7 marzo 2014. Con la recente sentenza del 13 febbraio 2014 (Causa C-530/11) la Corte di Giustizia europea, nel condannare il Regno Unito per la non corretta trasposizione nell’ordinamento nazionale della direttiva 2003/35/CE, evidenzia come nell’ambito della tutela dell’ambiente sia doveroso garantire ai cittadini, sia singolarmente sia riuniti in associazioni, la possibilità di esercitare il proprio diritto ad un ambiente salubre anche in sede di giustizia, con la previsione, da parte degli Stati membri, di procedimenti giurisdizionali “non eccessivamente onerosi”. Come noto, infatti, la Comunità europea, al fine di contribuire ad attuare gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Aarhus (sottoscritta ad Aarhus nel 1998) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, attraverso la direttiva 2003/35 (artt. 3, punto7, […]