Su questo stesso sito il 25 gennaio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “La inammissibile dimenticanza sia della Regione Lazio che del MIBAC” (http://vasonlus.it/?p=3383). Dopo che il Governo Berlusconi ha impugnato presso la Corte Costituzionale la legge regionale n. 10/2011 (cosiddetto “Piano Casa”), per cercare di superare i vizi di legittimità costituzionale rilevati il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012, con cui ha modificato la lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997. Il comma 19 dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2012 ha infatti sostituito le parole: “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” con le seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”. Il comma 19 dell’art. 1 ha anche coordinato con il suddetto testo la lettera d) del 1° comma dell’art. 31 della legge regionale n. 29/1997, sostituendola con il seguente testo: “d) la possibilità di realizzare gli interventi e le attività previste dall’articolo 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d).”. Il coordinamento ha riguardato anche l’art. 46 della legge regionale n. 29/1997, a cui è stato aggiunto un comma 2 ter dal seguente testo: “2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge”. Con Deliberazione n. 293 del 19 settembre 2013 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato una proposta di legge mirante […]