La lettera f) dell’art. 1 della legge cosiddetta Galasso n. 431/1985 (ora abrogata ma recepita integralmente alla lettera f) del 1° comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004) ha vincolato automaticamente ai sensi della allora legge n. 1497/1939 “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi“, che però per essere concretamente vincolati hanno bisogno di essere individuati dentro loro precisi confini: questo compito questo è poi spettato ai Piani Territoriali Paesistici (PTP).
Quando nel 1985 il legislatore ha inteso comunque vincolare a livello nazionale anche “i territori di protezione esterna dei parchi“, l’apparente indeterminatezza della definizione giuridica coniata è stata presumibilmente determinata dal necessario riferimento alla situazione complessiva esistente a quell’epoca del numero dei parchi già istituiti a livello sia nazionale che regionale, molti dei quali avevano delle zone di pre-parco o comunque zone esterne alla vera e propria perimetrazione provvisoria o definitiva delle aree protette, individuate ad ogni modo a loro volta entro ben precisi confini: con l’uso dell’espressione “territori di protezione esterna” il legislatore ha inteso fare espresso riferimento a questi casi.
A 6 anni di distanza dalla cosiddetta “legge Galasso”, con l’approvazione della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 è stato introdotto il nuovo istituto delle “aree contigue“, che lascia meglio configurare l’ambito entro cui dovranno essere individuati i vincoli paesaggistici imposti automaticamente per i “i territori di protezione esterna” dei parchi: ma anche le aree contigue, finché non vengono definite e graficizzate nei loro esatti confini, non possono determinare la vigenza di nessun vincolo automatico.
Ne deriva che il rapporto che deve esistere tra “territori di protezione esterna dei parchi” (una individuati nei loro esatti confini tramite i PTP) ed “aree contigue“ (una volta istituite entro precisi e ben definiti confini) dovrebbe essere un rapporto di perfetta equivalenza per la parte di territorio combaciante, che comporta quindi l’imposizione automatica del vincolo paesaggistico anche sulla parte ricedente nelle aree contigue.
Ma così non sembrano aver pensato finora i soggetti istituzionali preposti alla tutela del Parco del Cilento e Vallo di Diano per il caso che è stato sottoposto alla attenzione del dott. Arch. Rodolfo Bosi, responsabile nazionale di VAS per Parchi e Territorio e del Circolo Territoriale di Roma, dal Comitato Cittadino di difesa dalle Stazioni Radio Base di Castel San Lorenzo in Provincia di Salerno.
Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano è stato istituito nel 1991 ai sensi dell’art. 34 della legge n. 394/1991, mentre solo nel 1995 è stato istituito l’ente per la sua gestione, che quindi solo diversi anni dopo ha proceduto alla approvazione del Piano di Assetto del Parco con anche le sue aree contigue.
Con Decreto Ministeriale del 23 gennaio 1996 (pubblicato nella Gazzetta – Ufficiale n. 80 del 4 aprile 1996) emanato dall’allora Ministro dei Beni Culturali e Ambientali nell’esercizio dei poteri sostituivi della Regione Campania è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico ma solo per i 4 ambiti della Penisola Sorrentino-Amalfitana, di Terminio-Cervialto, del Cilento Costiero e del Cilento Interno, il quale ultimo ha pianificato però soltanto la zona a sud-est del Parco senza ricomprendere l’area a nord-ovest relativa al Comune di Castel San Lorenzo, di cui si dirà più avanti dove quindi non sono stati individuati i confini esatti dei “territori di protezione esterna” del Parco del Cilento.
La sussistenza del vincolo paesaggistico automatico “territori di protezione esterna” avrebbe dovuto comportare che sul piano delle procedure per qualunque trasformazione all’interno di tali territori occorre il rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica” da parte della Regione Campania (o dal Comune da lei subdelegato), assentita preventivamente dalla Soprintendenza competente per territorio.
Le aree contigue al Parco del Cilento sono state invece individuate con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3649 del 3 giugno 2000, che però ratifica i perimetri proposti ed approvati dalla Comunità del Parco con provvedimento n. 18 del 7 agosto 1999, fra i quali non sembrava figurare inizialmente l’area contigua ricadente nel Comune di Castel San Lorenzo che come amministrazione non compariva nemmeno fra i Comuni proponenti della Comunità del Parco: con deliberazione della Giunta Regionale n. 5794 del 28 novembre 2000 è stato approvato il “Regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, che è stato poi emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 516 del 26 marzo 2001.
In base alla suddetta deliberazione una parte del territorio di Castel San Lorenzo ricade all’interno del Parco del Cilento, mentre la rimanente parte è stata individuata come area contigua al parco.
Ma fra le opere che debbono essere soggette ad autorizzazione dell’Ente Parco l’art. 6 del Regolamento non include quelle riconducibili alla torre per telefonia, che comunque è stata realizzata nel territorio del Comune di Castel San Lorenzo in un’area contigua prevista anche dopo dal Piano di Assetto del Parco del Cilento approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 86 del 28 dicembre 2001.
Con nota prot. n. 1688 del 28 marzo 2002 l’Ente Parco del Cilento ha però sottolineato “l’inopportunità di equiparare il territorio di protezione esterna dei parchi … alle aree contigue“: si tratta di una dichiarazione grave, perché fatta dopo l’approvazione del Piano di Assetto che ha individuato un’area contigua entro cui ricade l’intero territorio del Comune di Castel San Lorenzo, rispetto alla quale avrebbe dovuto se non altro spiegare meglio il distinguo (laddove c’è) tra “area contigua” e ” territorio di protezione esterna”, precisando quanto meno riguardo a quest’ultimo se fosse di superficie inferiore anziché uguale a quella dell’area contigua.
Il 21 maggio 2002 un tavolo tecnico appositamente costituito da tutti i soggetti interessati è arrivato alla seguente conclusione: “L’Area contigua non è sottoposta, in quanto tale, a vincolo di tutela paesaggistica, salvo che di concerto con i soggetti istituzionali si decida di individuare e proporre, ove occorra, tale vincolo su alcune porzioni di territorio esterne al parco e ricomprese nelle medesime aree contigue, concretizzando in tal modo i territori di protezione esterna dei parchi“.
In modo di certo non sufficientemente chiaro ed inequivoco si ammette che anche l’area contigua al Parco del Cilento può ed anzi deve essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica per tutta la parte del suo territorio che venisse a combaciare o comunque a sovrapporsi anche se in parte e non del tutto con i “i territori di protezione esterna” alla medesima area naturale protetta: la suddetta conclusione ignora ad ogni modo che il PTP del Cilento fin dal 1996 avrebbe dovuto individuare i territori di protezione esterna anche del Parco del Cilento in quanto “beni diffusi” vincolati ope legis e quindi da tutelare con la pianificazione.
In forza del suddetto “distinguo” emerso a conclusione del lavori del tavolo tecnico, con nota prot. n. 2250 del 13 giugno 2002 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino ha dichiarato che non sono soggetti al loro esame gli interventi in area contigua: lo ha ribadito con una successiva Nota prot. n. 30472.
Una tale dichiarazione parte dal presupposto sempre di una differenza tra “area contigua” e “territori di protezione esterna dei parchi”, rispetto ai quali ultimi soltanto la Soprintendenza rimane sicuramente competente in tutti i procedimenti di rilascio delle “autorizzazioni paesaggistiche”.
Sulla base delle risultanze del 21 maggio 2002 del tavolo tecnico, con Nota prot. n. 2078 del 10 luglio 2002 anche l’Assessorato competente della Regione Campania ha dichiarato che l’area contigua non è sottoposta in quanto tale a vincolo di tutela paesaggistica.
L’ Allegato D del Piano Territoriale Regionale (PTR) redatto a marzo del 2003 al comma 12 dell’art. 6 del Cilento Interno ha dettato la seguente disposizione: “Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.), nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari per l’alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per le attività di pubblico servizio, salvo autorizzazione della Giunta Regionale previo parere del Ministero dell’ambiente.”
Il Piano Territoriale Regionale redatto nel 2003 è stato poi approvato con la Legge della Regione Campania n. 13 del 13 ottobre 2008.
Benché non riferita espressamente al territorio del Comune di Castel San Lorenzo, che è rimasto quindi sprovvisto di misure di tutela in tal senso sia come “area contigua” del Parco del Cilento che come “territorio di protezione esterna” del medesimo, le suddette disposizioni potevano (se non dovevano) essere adottate per analogia quanto meno per il territorio di protezione esterna, visto che le aree contigue a quel momento non erano state ancora istituite contestualmente al Piano di Assetto del Parco del Cilento che è stato approvato solo 6 anni dopo con Deliberazione del Consiglio Regionale della Campania del 24 dicembre 2009.
Con semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. del Comune di Castel San Lorenzo n. 4946 del 16 dicembre 2011 la S.r.l. “SINT Unipersonale” ha segnalato il progetto di costruzione di un “palo metallico con ballatoio h=24 metri più pennone h=3 metri e relativa sistemazione dell’area locata per la futura realizzazione di un multi operatore per telefonia mobile e stazione WI-FI per internet a larga banda” su area di pertinenza del Serbatoio Comunale in Loc. Tempa ed in zona agricola (zona E del PRG), che ricade nell’area contigua al Parco del Cilento.
Inquadramento territoriale del Comune di Castel San Lorenzo rispetto al Paro del Cilento
Con deliberazione del Consiglio Provinciale di Salerno n. 15 del 30 marzo 2012 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che alla Tavola 1.3.2.a (in cui individua i “beni paesaggistici”) include l’intero territorio del Comune di Castel San Lorenzo dentro i territori di protezione esterna del Parco del Cilento.
Ai sensi del comma 7 dell’art . 18 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 (così come aggiornata dalla L.R. n. 1 del 5 gennaio 2011) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, nonché ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
Ai sensi della lettera f) del 3° comma dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 5 del 4 agosto 2011 il PTCP definisce, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale n. 13/2008, oltre agli elementi strutturali a scala provinciale anche le seguenti ulteriori componenti strutturali a scala 1:10.000: ..ricognizione ed individuazione aree vincolate.
La torre per telefonia è stata realizzata tra il 5 ed il 10 luglio 2012, quando era pienamente in vigore da un lato il PTP del Cilento Interno di cui si potevano prendere per analogia le misure di protezione del territorio di protezione esterna del Parco del Cilento entro cui è avvenuto l’intervento per il quale sarebbe occorso quindi il preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesaggistica” (che non risulta esserci invece mai stato) e dall’altro lato il Piano di Assetto del Parco del Cilento con l’individuazione dell’area contigua entro cui è stato realizzato il medesimo intervento per il quale occorreva quanto meno il rilascio di un “parere” dell’Ente Parco se non di un vero e proprio suo “nulla osta”.
Solo allora i cittadini di Castel San Lorenzo si sono accorti dell’imponenza del manufatto e del suo impatto sul paesaggio.
Il 13 agosto 2012 si è costituito spontaneamente il Comitato Cittadino di difesa dalle Stazioni Radio Base di Castel San Lorenzo che due giorni dopo ha chiesto al Sindaco lo spostamento della torre ed ha comunicato l’inizio di una petizione cittadina che ha raccolto 1054 firme di cittadini (su 2091 cittadini che nelle precedenti elezioni si sono recati alle urne) e che è stata presentata al Comune il 10 ottobre 2013.
L’8 ottobre 2012 il Comitato ha anche inviato una denuncia–querela alla Procura della Repubblica di Vallo di Lucania e con una successiva integrazione ha chiesto di voler ravvisare tutti i possibili reati per l’intervento in oggetto.
Con Sentenza del TAR di Salerno n. 2153 del 27 novembre 2012 il TAR Campania ha accolto il ricorso del Comune di Montecorice ed ha annullato le deliberazioni con cui l’Ente Parco nel 2001 e la Regione Campania nel 2009 avevano approvato il Piano di Assetto del Parco del Cilento, togliendo valenza giuridica anche all’area contigua in Comune di Castel San Lorenzo.
Contro la sentenza del TAR è stato presentato appello al Consiglio di Stato da parte dell’Ente Parco: con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 892 del 13 marzo 2013 è stato “ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che risulta prevalente quello del ricorrente Ente Parco alla perdurante efficacia, nelle more della decisione della causa nel merito, della normativa paesistica per cui è causa” ed è stata conseguentemente sospesa l’esecutività della sentenza del TAR e fissata al 19 dicembre 2013 l’udienza per la trattazione della causa nel merito.
Non risulta che a tutt’oggi il Consiglio di Stato si sia pronunciato nel merito.
Intanto con Nota prot. n. 19342 del 9 luglio 2013, inviata anche alla Procura della Repubblica di Vallo di Lucania, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino ha contraddetto il parere del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel San Lorenzo sostenendo che l’intero territorio comunale rientra fra i territori di protezione esterna del Parco del Cilento.
Con successiva Nota prot. n. 27901 dell’8 ottobre 2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino ha affermato che le aree contigue sono da ritenersi a tutti gli effetti aree di protezione esterna dei parchi e delle riserve ed ha invitato la SINT che ha realizzato nel frattempo il palo per telefonia al ripristino dello stato antecedente dei luoghi, disciplinato dall’art. 167 del D.Lgs. n. 32/2004.
Con una Lettera del 16 ottobre 2013 il Comitato Cittadino di difesa dalle Stazioni Radio Base di Castel San Lorenzo ha chiesto di emanare l’ordine di rimessione in pristino dello stato antecedente dei luoghi.
Con Nota prot. n. 3719 del 4 novembre 2013 il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castel San Lorenzo ha fatto presente che “non vi è nessun elemento normativa che porta a comparare automaticamente le aree contigue con il territorio di protezione esterna dei parchi” ed ha minacciato di opporsi in sede giudiziaria a provvedimenti del genere.
Alla suddetta nota del Comune ha fatto seguito la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino che con Nota prot. n. 30876 ha ritrattato le sue due precedenti note.
Per stabilire in conclusione in che misura ci sia nel caso in questione una equiparazione o meno dell'”area contigua” con il “territorio di protezione esterna” del Parco del Cilento in Comune di Castel San Lorenzo, occorrerebbe esigere l’individuazione esatta dei confini di tutti i “territori di protezione esterna” del Parco del Cilento, che non è stata fatta nemmeno con il PTP del Cilento Interno e che andrebbe invece operata per legge dalla Regione Campania con un pianificazione paesistica estesa all’intero territorio regionale tramite un unico Piano Paesaggistico redatto ed adottato d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi.