Dal 21 agosto 2013 è entrata in vigore la legge n. 98 del 9 agosto 2013, che è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 e che riguarda la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.Si tratta della conversione in legge del cosiddetto decreto-legge “Del fare” che riporta tutte le modifiche introdotte in sede di iter parlamentare: il provvedimento contiene importanti misure di interesse per il settore delle costruzioni anche in materia di edilizia, ambiente e paesaggio. Con l’art. 30 del decreto-legge nel testo convertito definitivamente in legge sono state apportate le seguenti modifiche alle norme contenute nel D.P.R. n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”). Dopo l’articolo 2, che è relativo alle “Competenze delle regioni e degli enti locali”, è stato aggiunto l’art. 2-bis con valenza di legge, che riguarda le “Deroghe in materia di limiti di distanza tra Fabbricati” ed ha il seguente testo: “1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. Consente quindi anche alla Regione Lazio di derogare dai cosiddetti “standard urbanistici” con proprie leggi e regolamenti La lettera d) del 1° comma dell’art. 3 […]